Affitti sotto 1.000 euro anche in contanti

di Monica Ruocco
14 Febbraio 2014

A seguito di richieste di chiarimenti sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l’uso del contante, introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, fermo il limite di 1.000 euro (art. 49, D.Lgs. n. 231/2007), la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante intercorse tra locatore e conduttore, è soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione. Ministero Finanze, nota 5 febbraio 2014, n. 10492