Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – Disciplina Regione Veneto per il 2015

di Paolo Bergamo
21 Gennaio 2015

La Regione Veneto, in data 29 dicembre 2014, si è data le regole per la gestione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per l’anno 2015. In tale data infatti sono state approvate, con l’accordo delle parti sindacali aziendali e dei lavoratori, le apposite linee guida.
Linee guida che sono sostanzialmente differenti da quanto disciplinato negli anni dal 2009 al 2014, anche perchè l’anno scorso è cambiata la cornice legislativa in materia, con l’emanazione del Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto 2014.
Nulla è cambiato per quanto riguarda le causali per l’accesso alla cig in deroga che si riferiscono a tutti gli eventi transitori (cioè non definitivi) legati a crisi aziendali, situazioni temporanee di mercato, ristrutturazioni o riorganizzazioni ed altri eventi non imputabili all’imprenditore a ai lavoratori. Queste ultime si riferiscono ad esempio ad eventi naturali catastrofici come innondazioni o terremoti che non consentono la prosecuzione (in via temporanea) dell’attività lavorativa.
I lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga sono gli operai, gli impiegati, i quadri, e gli apprendisti, dipendenti delle aziende non soggette agli ammortizzatori sociali tradizionali. E’ bene ricordare che questi sono la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria, e dall’anno scorso, anche il Fondo di Solidarietà Bilaterale. Principalmente quindi le aziende di piccole dimensioni, normalmente sotto i 15 dipendenti, di natura non industriale (artigiane e dei servizi).
I lavoratori per poter beneficiare della cassa integrazione guadagni in deroga devono possedere un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi alla data di inizio dell’ammortizzatore sociale. Questa è la prima “stretta” in quanto in precedenza era sufficiente un’anzianità aziendale di 90 giornate.
La durata massima dell’intervento è di 5 mesi (contro i sei precedenti, stretta nr. 2) anche non consecutivi, durante tutto l’anno 2015. Sulle modalità di computo dei periodi di c.i.g. in deroga si rinviene la 3° stretta. Non si conteggiano più i periodi effettivamente fruiti, ma i periodi richiesti. Almeno così sembra desumersi dalle circolari emanate dal Ministero del Lavoro. In pratica mentre prima era sempre possibile conteggiare i sei mesi sulla base di 180 giornate di effettiva sospensione, ora i cinque mesi si consumano sulla base della semplice richiesta, anche nel caso di mancato effettivo utilizzo dello strumento. Ciò dovrebbe scoraggiare le domande di intervento non sorrette da motivi attuali ma solo di tipo preventivo per una ventilata riduzione dell’attività lavorativa.
Altra stretta (la quarta) si rinviene nell’obbligo, previsto dalla normativa, della preventiva fruzione in capo al lavoratore di ferie, permessi, e altri strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva (tipo banca ore, flessibilità etc.) prima dell’inizio delle sospensioni. La norma prevede espressamente l’esaurimento preventivo di questi strumenti che siano maturati fino alla data di inizio delle sospensioni. Sono fatti salvi eventuali ferie residue già programmate ad esempio per chiusure aziendali.
La cassa integrazione guadagni in deroga si farà carico dell’80% della retribuzione persa dai lavoratori a causa delle sospensioni per le sopradescritte situazioni di crisi, nel limite di un massimale (a dire il vero molto basso) annualmente stabilito dall’Inps. In pratica la decurtazione dello stipendio sarà ben superiore al 20% nominalmente indicato con particolare pregiudizio per chi ha stipendi medio-alti.
Il pagamento è diretto (vi provvede l’Inps) dopo un tortuoso iter burocratico che prevede:

  1. comunicazione preventiva di consultazione sindacale con le organizzazioni dei lavoratori;
  2. stipula di un accordo (o mancato accordo) per la gestione delle sospensioni con intervento della cassa;
  3. domanda telematica e cartacea in bollo alla Regione (nel caso del Veneto);
  4. trasmissione mensile dell’utilizzo effettivo della cassa, sia alla Regione che all’Inps. In quest’ultimo caso sarà necessario indicare i codici Iban per i pagamenti ai lavoratori;
  5. Emissione del Decreto di autorizzazione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga da parte della Regione Veneto, avuto riguardo alla copertura dei finanziamenti in tal senso da parte dello Stato;
  6. Verifica disponibiità liquide e pagamento al lavoratore da parte dell’Inps;

Durante le sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni in deroga sarà garantita al lavoratore la copertura previdenziale ai fini pensionistici.
Ulteriori precisazioni riguardano l’impossibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga per i NON imprenditori (associazioni professionali e professionisti), nonchè per le imprese in caso di cessazione dell’attività.
Ultima ma non meno importante informazione, al momento (e la Regione lo evidenzia nelle linee guida che stiamo commentando) non sono state ancora erogate le risorse per l’anno 2015, una parte delle quali dovrà essere impiegata per coprire parte delle integrazioni del 2014.

Lo Studio Themis rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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