Compensazione crediti IVA
di Monica RuoccoIn vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2013 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2014 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2014, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal 2010. In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2013 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2014 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2014, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal 2010. In pratica:
- gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad una data soglia (€ 5.000), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;
- per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.