Conguaglio IMU al 24 gennaio 2014

di Monica Ruocco
16 Gennaio 2014

La Legge di stabilità 2014 interviene sul conguaglio del saldo Imu 2013 per abitazioni principali e terreni agricoli, originariamente in scadenza il 16 gennaio, che viene posticipato al 24 gennaio 2014.
Il D.L. n.133/13 aveva stabilito l’esenzione per il saldo Imu 2013, come avvenuto in occasione del pagamento dell’acconto, in relazione ad un variegato ventaglio di immobili:
• le abitazioni principali e le relative pertinenze, nonché i fabbricati assimilati quali abitazioni possedute dalle Iacp, quelli delle cooperative edilizie e proprietà indivisa, quelle assegnate ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio, le abitazione dei contribuenti facenti parte delle forze armate, così come le fattispecie di assimilazione introdotte dai regolamenti comunali (abitazioni possedute da anziani e disabili ricoverati in istituti e quelle dei cittadini italiani residenti all’estero, oltre all’uso gratuito ai familiari);
• fabbricati rurali strumentali all’attività (i fabbricati rurali abitativi erano invece oggetto di prelievo a saldo, salvo applicazione dell’esenzione per l’abitazione principale);
• i terreni agricoli, anche non coltivati, limitatamente a quelli posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali. I terreni posseduti da altri soggetti hanno invece scontato ordinariamente l’imposta dovuta a saldo 2013.
Il decreto stabiliva però la necessità di un concorso dei contribuenti alla copertura: “L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro il 16 gennaio 2014.”
Questo significa che nel caso in cui il Comune abbia incrementato l’aliquota ordinaria (quindi oltre lo 0,4% di base per abitazioni principali e pertinenze ovvero lo 0,76% di base per i terreni agricoli), occorrerà procedere ad un conguaglio dell’imposta dovuta sulla base della maggiore aliquota.
Da notare che tale conguaglio va effettuato nel caso in cui l’aliquota applicabile sia superiore allo standard, non necessariamente deve essere stata incrementata nel corso del 2013 (potrebbe essere stata incrementata nel 2012 e solo confermata nel 2013).
Sarà quindi necessario effettuare il seguente conteggio:
• calcolare l’imposta effettivamente dovuta sulla base dell’aliquota che risulta applicabile per il 2013 in base alle deliberazioni comunali;
• successivamente confrontarla con quella dovuta in base all’aliquota standard e
• quindi versare il 40% di tale differenza entro il prossimo 24 gennaio 2014.