CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE DIGNITÀ – DEFINITIVE LE MODIFICHE AI CONTRATTI A TERMINE, SOMMINISTRAZIONE E VOUCHER

di Paolo Bergamo
14 Agosto 2018

Il decreto dignità è stato convertito definitivamente in Legge.

Al testo del decreto sono state introdotte alcune variazioni che però complessivamente incidono molto poco sui contenuti del decreto. Il nuovo testo è in vigore dal  12 agosto 2018.

Di seguito le novità principali:

Contratto a tempo determinato: le modifiche sono perlopiù simboliche, nella sostanza sono state confermate le novità già introdotte dal decreto e che riassumiamo brevemente:

  • Contratti a tempo determinato senza necessità di causale giustificativa qualora di durata inferiore a 12 mesi;
  • Necessità di introdurre le causali di legge se il contratto è di durata superiore a 12 mesi, anche per effetto di proroghe;
  • Durata massima di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti (datore di lavoro e lavoratore)  in mansioni rientrati nello stesso livello e categoria legale pari a 24 mesi complessivi, fatte salve diverse disposizioni da parte dei contratti collettivi;
  • Massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi complessivi;
  • Mantenuti i trattamenti di favore per i lavoratori stagionali (esenzione da motivazione in caso di proroga o rinnovo);
  • Rimane l’aumento contributivo in caso di rinnovo (aumento di 0,5 punti percentuali di contribuzione per ogni  rinnovo successivo, anche nel caso di somministrazione)
  • Le nuove disposizioni si applicano ai contratti a termine stipulati a far data dal 14 luglio 2018 (entrata in vigore del decreto legge) e alle proroghe e ai rinnovi stipulati successivamente al 31 ottobre 2018. Questa è forse la novità più rilevante che è stata prevista dalla legge di conversione.

Con riferimento invece alla somministrazione di manodopera ci sono diversi interventi da segnalare:

  • Introduzione di una limitazione per l’utilizzatore di contratti di somministrazione a tempo determinato del 30% rispetto ai contratti stabili. Nel 30% è compreso anche il limite legale già previsto per i contratti a tempo determinato diretti (20%) fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. In pratica, ora, in mancanza di un limite stabilito dalla contrattazione collettiva, l’utilizzatore dovrà fare riferimento al limite introdotto per legge. Dal computo sono esclusi i lavoratori somministrati a termine ed iscritti alle liste di mobilità (in via di estinzione) nonché i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Resta l’obbligo molto penalizzante (e delicato) per l’utilizzatore di indicare le causali di legge ai contratti di somministrazione che vengono rinnovati, o stipulati/prorogati con scadenza oltre 12 mesi;
  • Semplificato invece il rapporto tra l’Agenzia e lavoratore somministrato a tempo determinato. Si dovranno applicare le disposizioni previste per i normali contratti a termine ad eccezione dei limiti quantitativi (che saranno solo quelli stabiliti dai contratti collettivi applicati dall’Agenzia), delle causali (previste per il solo utilizzatore), e i diritti di precedenza. In pratica l’Agenzia applicherà solo in via residuale la disciplina del contratto a termine con riferimento ai suoi lavoratori.

Nella legge di conversione del decreto rimangono invariati anche gli indennizzi previsti in caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, indennizzo che passa da 6 a 36 mensilità contro le 4 e 24 previste in precedenza.

In occasione della conversione del decreto si è provveduto correttamente  ad adeguare il limite minimo e massimo in termini di mensilità che possono essere offerte al lavoratore per conciliare la controversia e che può beneficiare della detassazione. Si passa dalle due a 18 alle 3 a 27 mensilità.

Infine la legge di conversione introduce altre questioni importanti, di cui non c’era traccia nel decreto originale:

  • La proroga del limite di età di 35 anni anche per il 2019 e 2020 per consentire l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2018 in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai stati in precedenza occupati con contratti a tempo indeterminato. Per il 2019 e seguenti il limite di età previsto era di 30 anni. Si veda in proposito l’articolo cliccabile sul seguente link https://www.digitals57.sg-host.com/news/le-nuove-agevolazioni-contributive-previste-dalla-legge-di-bilancio-per-l-anno-2018.html
  • Voucher. Si cerca di rendere più agevole agli agricoltori, aziende alberghiere o strutture ricettive che operano nel turismo gli obblighi della comunicazione preventiva. In questo caso si potrà indicare anziché l’ora di termine della prestazione, il monte orario complessivo presunto di prestazioni da utilizzare in un arco temporale non superiore a dieci giorni;
  • È concessa la facoltà di ricorrere ai voucher agli imprenditori alberghieri o alle strutture ricettive del turismo che utilizzino lavoratori titolari di pensione, giovani studenti con meno di 25 anni, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, che abbiano fino a 8 lavoratori alle proprie dipendenze. In precedenza anche per questi soggetti il limite era di cinque lavoratori a tempo indeterminato.

Lo Studio Themis rimane a disposizione per i chiarimenti necessari augura a tutti un buon ferragosto.