Dal 14 luglio 2018 nuove regole per contratti a tempo determinato e somministrazione a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Dignità
di Paolo BergamoIl 2 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri ha adottato il Decreto Legge “Dignità” che interviene in maniera rilevante in materia di contratti a termine, licenziamenti illegittimi, somministrazione di lavoro, oltre che in ambito fiscale.
Per quel che qui ci interessa, il nuovo Decreto, in vigore da oggi 14 luglio 2018, prevede un obbligo di motivazione del contratto a tempo determinato qualora superiore ai 12 mesi di durata. Resterà invece “acausale” se di durata inferiore. Si tratta di un ritorno al passato, a prima del 2014 quando, dopo anni di intensificazione del contenzioso giudiziario legate soprattutto alla contestazione delle motivazione indicate nei contratti a tempo determinato, l’allora governo Renzi aveva deciso di abolire tale obbligo, di contro introducendo un contingentamento dei lavoratori a termine calcolato in percentuale rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato. Ora, si ritorna al vecchio regime, pur rimanendo al contempo anche il limite percentuale di contingentamento.
Le causali giustificative nei contratti a termine dovranno essere necessariamente riconducibili a:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
Addirittura rispetto al passato le motivazioni saranno ancora più stringenti atteso che in precedenza potevano essere liberamente riconducibili a non meglio specificate esigenze tecniche-produttive-organizzative – o sostitutive.
Con l’eccezione delle attività stagionali, la durata massima di rapporti a termine instaurabili fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale, passerà dai 36 mesi a 24 mesi. Qui è comunque rimasta la possibilità di ampliare il limite complessivo ricorrendo ad esempio alla stipula di un contratto aziendale con le organizzazioni sindacali dotate di un certo grado di rappresentatività. Nel computo dei 24 mesi (o del diverso termine previsto) si considerano tutti i contratti a tempo determinato, proroghe, rinnovi, ma anche contratti di somministrazione a tempo determinato se riferibili a mansioni di pari livello e categoria legale.
Le proroghe sono possibili, nell’ambito dei 24 mesi (o del diverso termine previsto), fino a 4 volte (contro le precedenti 5). Le proroghe dovranno essere “giustificate” con i motivi elencati sopra, qualora comportino un prolungamento complessivo del contratto a termine oltre i 12 mesi.
Più complicato sarà ricorrere ai rinnovi. Per rinnovo si intende un nuovo contratto a tempo determinato successivo ad uno scaduto in precedenza. Infatti questi dovranno essere sempre giustificati, a prescindere dalle durate dei contratti stipulati. Quindi si dovrà valutare attentamente se prorogare oppure rinnovare il contratto. Anche perché, sempre secondo il nuovo decreto, i rinnovi successivi al primo contratto costeranno di più……. L’aliquota contributiva INPS prevista aumenterà di 0,5 punti percentuali ad ogni rinnovo, determinando così un costo del lavoro crescente.
Le attività stagionali, per effetto di un “anomalo” quanto benefico ritocco del Decreto prima della firma del Capo dello Stato, non saranno soggette alle causali, né sconteranno maggiorazioni contributive atteso che il contratto a termine in queste attività non è una facoltà bensì un obbligo.
L’impugnazione del contratto a tempo determinato (e di somministrazione) dovrà avvenire a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto (prima 120).
Con riferimento alla somministrazione a tempo determinato le novità riguardano l’obbligo di giustificazione del contratto (la cui responsabilità ricadrà sul datore di lavoro utilizzatore) come nel contratto a termine, e l’introduzione del limite di durata di 24 mesi complessivi.
Le novità decorrono dai contratti stipulati dal 14 luglio 2018 o, nei casi di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato, se intervenuti a far data da oggi.
Il Decreto dignità interviene anche sui risarcimenti in caso di licenziamenti illegittimi. L’indennizzo fissato dal Dlgs. 23/2015 per i casi in cui non risulti accertato il giustificato motivo oggettivo o la giusta causa, sino ad oggi previsto in misura comunque non inferiore alle quattro e non superiore alle ventiquattro mensilità aumenta fino a raggiungere un minimo di sei ed un massimo di trentasei mensilità dell’ultima di retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
In caso di nuova assunzione, proroga o rinnovo, per le quali siano da rispettare le nuove regolamentazioni, la clientela sarà prontamente avvisata della necessità di rispettare i nuovi requisiti.
Si ricorda a tutti che il Decreto Legge sarà presentato al parlamento e dovrà essere approvato entro 60 giorni pena la sua decadenza retroattiva. Più probabilmente il parlamento interverrà per apportare ulteriori modifiche al testo del Decreto che risulta essere lacunoso e impreciso.
Attraverso questo link sarà possibile consultare anche le novità fiscali previste dal Decreto http://www.digitals57.sg-host.com/news/entrata-in-vigore-del-decreto-dignita-novita-fiscali.html
Lo Studio Themis rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti necessari.