Dal 24 dicembre 2013 aumentate le sanzioni di “lavoro”

di Paolo Bergamo
16 Gennaio 2014

Aumentano pesantemente le sanzioni per le violazioni alle norme a tutela del lavoro. 
Non è sempre facile intuire su quale logica si muova il legislatore quando interviene nella materia del lavoro, questo soprattutto negli ultimi anni.

Aumentano pesantemente le sanzioni per le violazioni alle norme a tutela del lavoro.
Lo sfondo è quello di un’Italia in crisi. Gli indicatori economici hanno tutti segno negativo. Le forze politiche a parole dicono di voler contrastare gli alti livelli di disoccupazione raggiunti (in particolar modo quella giovanile). Di conseguenza ci si aspetterebbe dal legislatore il varo di norme che possano incidere in misura favorevole sul mercato del lavoro, invece assistiamo ad una serie di norme che, sotto l’appellativo della “riforma”, di riforma hanno ben poco e ancora meno incidono in termini di occupazione.
Questa “strana” tendenza è confermata dalla mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per crisi da imprese di piccole dimensioni (ne abbiamo già parlato nelle news di dicembre scorso) ma anche dal varo del Decreto Legge 145/2013.
Prima di tutto vogliamo farvi notare come il Decreto Legge sia un atto speciale avente appunto forza di legge ma provvisoria. Secondo la nostra Costituzione esso viene emanato dal Governo (e non dal Parlamento eletto dal popolo sovrano) in virtù di una situazione di necessità ed urgenza. Entro 60 giorni dalla sua adozione il parlamento è tenuto a convertirlo in legge pena la decadenza del Decreto fin dalla sua adozione. In pratica se non viene convertito decade retroattivamente, come non fosse mai entrato in vigore.
Fatta questa veloce premessa, andiamo alla sostanza:
Il Decreto Legge 145/2013 è entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e contiene, fra le altre misure, un notevole inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni di norme a tutela del lavoro. In particolare:

LAVORO NERO:
Aumento del 30% della sanzione per l’utilizzo di lavoratori in nero. Inoltre viene meno la possibilità di effettuare la diffida, cioè quella particolare procedura che consentiva al trasgressore di pagare la sanzione in misura notevolmente ridotta qualora avesse regolarizzato la sua posizione entro 30 giorni dall’accertamento dell’illecito. Venendo meno questa possibilità il trasgressore che non vorrà contrastare giudizialmente o per le vie amministrative il provvedimento sanzionatorio dovrà pagare il doppio della sanzione minima o il terzo di quella massima ove questa risulti più favorevole.

Facciamo un confonto fra le vecchie e nuove misure delle sanzioni:

Prima del 24 dicembre 2013
Sanzione da euro 1.500 a 12.000 + 150 euro al giorno per ogni giorno di lavoro nero accertato. Possibilità di diffida.
Dal 24 dicembre 2013
Sanzione da euro 1.950 a 15.600 + 195 euro al giorno per ogni giorno di lavoro nero accertato. Preclusa la diffida.

Esempio: Se prima il trasgressore per un giorno di lavoro nero poteva essere chiamato a pagare la cifra di 1.537,50 euro, dal 24 dicembre 2013 per la stessa condotta può essere chiamato a pagare 3.965,00 euro ( più del 250% di aumento).

REVOCA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA:
In taluni casi di accertamento di lavoro nero oltre determinate soglie (almeno il 20% o più della forza lavoro occupata in nero), o in alcuni casi di gravi e reiterate violazioni alla normativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro, gli ispettori del lavoro possono sospendere l’attività imprenditoriale. Per la revoca del provvedimento è necessario, oltre che ripristinare la situazione di regolarità, il pagamento di una somma aggiuntiva che dal 24 dicembre 2013 è aumentata anch’essa del 30%. La nuova sanzione accessoria per la revoca del provvedimento di sospensione passa quindi ad euro 1.950 (prima era 1.500 euro) se relativa all’impiego di manodopera in nero, e ad euro 3.250 (prima era 2.500 euro) se relativa a violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO:
Dal 24 dicembre 2013 sono decuplicate le sanzioni relative alle violazioni in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e durata massima della settimana lavorativa.
Senza essere esaustivi (non vorrei approfittare della vostra pazienza!) diciamo solo che una giornata di mancato riposo settimanale per un lavoratore prima “costava” una sanzione da 100,00 a 750,00 euro, dal 24 dicembre 2013 invece da 1000,00 a 7500,00 euro, potendo arrivare nei casi più gravi e per più lavoratori coinvolti fino a 50.000 euro!

Ora vorrei invitarvi a ragionare. Quale potrebbe essere secondo voi la necessità e l’urgenza che sottendono ad un Decreto Legge di questi contenuti? E che giustifichi la sua entrata in vigore dal 24 dicembre 2013 (spesso i consulenti sono in ferie in questo periodo e non hanno la possibilità di avvertire i propri clienti delle novità)? Forse è una misura resasi necessaria per la tutela delle fasce deboli della popolazione e dei disoccupati? Forse il governo credeva con questo Decreto di poter porre un freno alla dilagante disoccupazione specie quella giovanile?
O è forse una misura per fare cassa? A voi la conclusione.

A completamento di questo articolo vi faccio notare come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (e questo riprova ancora di più la mancanza di necessità ed urgenza di un tale provvedimento) con Lettera Circolare 22277 del 27 dicembre 2013, commentando le nuove misure sanzionatorie, suggerisca ai propri ispettori di attendere l’eventuale conversione in Legge del Decreto prima di notificare i verbali di contestazione per lavoro nero e violazioni ai tempi di lavoro e di riposo!!!

Ogni altra considerazione a questo punto è superflua.