Definitivo l’inasprimento delle sanzioni sul lavoro

di Paolo Bergamo
17 Marzo 2014

Il Decreto Legge 145/2013, che prevedeva nuove misure sanzionatorie per l’impiego di lavoratori in nero e in caso di superamento dei termpi di lavoro, è stato convertito in legge con alcune modificazioni in data 21 febbraio 2014. Pertanto dal 22 febbraio 2014 sono in vigore le nuove (e definitive) misure sanzionatorie.
L’entrata in vigore del predetto Decreto (24 dicembre 2013) era stata già commentata con un articolo pubblicato nel nostro sito internet in data 16 gennaio scorso. Vediamo ora con la definitiva trasformazione del decreto in legge come è variato il quadro generale.
Resta purtroppo confermato l’aumento del 30% delle sanzioni per l’impiego dei lavoratori in nero. La sanzione base passa da 1500 euro a 1950 euro, quella massima da 12000 euro a 15600 euro.  L’importo della sanzione giornaliera passa da 150 euro a 195 euro. A contribuire in misura non indifferente all’aumento delle “sanzioni” anche l’impossibilità di potersi avvalere della procedura di diffida. La procedura di diffida consentiva di pagare la sanzione in misura minima (1500 euro) regolarizzando i lavoratori in nero entro 30 giorni dalla contestazione. L’impossibilità di procedere alla diffida determina quindi che la sanzione sia quantificata direttamente dall’organo periferico del Ministero del Lavoro, o in alternativa, volendo conciliare, che la  sanzione ridotta sia calcolata nell’ipotesi più conveniente per il trasgressore scegliendo fra il doppio del minimo o i due terzi del massimo della sanzione edittale. Nel caso di specie 3900 euro. Segnaliamo l’incongruità di tale scelta per almeno i seguenti motivi:
1) Va nella direzione opposta a quella che dovrebbe ricercare il nostro legislatore. Il legislatore dovrebbe cercare di “salvare il risultato” cioè di far regolarizzare le posizioni lavorative in nero, e di evitare ricorsi amministrativi e giurisdizionali, che intasano i tribunali o gli uffici ed hanno un notevole costo anche in termini  di risorse e tempo. Eliminando la diffida, che premiava con una sanzione minima (ma comunque non irrisoria) chi regolarizzava, si elimina quella procedura che incentiva i trasgressori a regolarizzare la propria posizione evitando di ricorrere contro i provvedimenti degli organi di vigilanza;
2) In periodi di crisi economica è sicuramente sconveniente aumentare ulteriormente le sanzioni in quanto le aziende sono già provate dalla scarsa liquidità presente nel sistema;
3) Lo stesso Governo (che non è lo stesso che ha emanato il precedente Decreto Legge!) ha appena approvato un disegno di legge (Jobs Act) che prevede  di “rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo)”. Esattamente il contrario di quanto è appena stato fatto!

Se il lavoro in nero è precedente ad un periodo di lavoro regolare la sanzione per lavoro nero passa da un minimo di 1300 euro (1000 prima) ad un massimo di 10400 euro (8000 prima). La sanzione giornaliera passa da euro 30 ad euro 39, senza possibilità di diffida.
Nel precedente articolo commentavamo anche la decuplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di lavoro e riposo previsti inizialmente nel Decreto Legge 145/2013. In quella sede ci auspicavamo che il legislatore non convertisse in legge il Decreto o quanto meno lo convertisse riducendo l’aumento. Almeno da questo punto di vista possiamo ritenerci fortunati in quanto le sanzioni inizialmente DECUPLICATE sono soltanto RADDOPPIATE. Il soltanto in corsivo è evidentemente ironico. Le sanzioni in commento riguardano il rispetto dell’orario di lavoro massimo settimanale (48 ore medie nell’arco di un quadrimestre, o altro periodo previsto dalla contrattazione collettiva), il periodo minimo di riposo giornaliero (11 ore consecutive nell’arco di 24 ore), e il periodo di riposo settimanale (24 ore di riposo settimanale calcolato anche come media nell’arco di 14 giorni).