Digitalizzazione delle offerte turistiche – arrivano gli incentivi

di Monica Ruocco
26 Febbraio 2015

Con il decreto 12.02.2015 sono state attuate le disposizioni dell’articolo 9 del DL n. 83 del 31.05.2014, convertito con legge n. 106 del 29.07.2014 in materia di incentivi a favore del settore turistico. Per favorire la diffusione dei servizi telematici nel settore turistico, è stato istituito un credito d’imposta a favore delle strutture (sostanzialmente tutte quelle di carattere turistico) che acquistano un sito o un portale che fornisce servizi di prenotazione e/o vendita online.

Il credito d’imposta, che ammonta al 30% delle spese, viene concesso anche in riferimento agli aggiornamenti ed alle implementazioni necessarie per fornire i predetti servizi on-line.

Per fruire del beneficio gli interessati dovranno presentare, entro 60 giorni dalla predisposizione della piattaforma online, domanda al Ministero competente, mentre per le spese sostenute nel biennio 2015-2016 i contribuenti devono presentare la domanda nel periodo dal 01.01 al 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il decreto attuativo verrà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

ADEMPIMENTO
Domanda di agevolazione Entro 60 giorni dalla predisposizione della piattaforma online

Chi può fruire del credito d’imposta?
Secondo quanto stabilito dal DM 12.02.2015 possono accedere all’agevolazione ai sensi dell’articolo 9 DL n. 83/2014 esercizi ricettivi singoli, esercizi aggregati, agenzie di viaggio e tour operator.
Nel dettaglio, rientrano nella categoria di “esercizio ricettivo singolo” le strutture organizzate in forma imprenditoriale che possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:
– struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
– struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
Per “esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari”, si intende l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.
Per “agenzie di viaggio e tour operator”, infine, si intendono i soggetti che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, e che risultino appartenenti:
– al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming;
– al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming.
Gli esercizi ricettivi del presente articolo possono beneficiare del credito d’imposta sempre che svolgano in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Rimane fermo che destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio ricettivo singolo componente l’aggregazione.


A quanto ammonta l’agevolazione?
Agli esercizi ricettivi e alle agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto, per gli anni 2014, 2015 e 2016 un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo, con esclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è concessa fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei anni d’imposta, nonché fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

L’AGEVOLAZIONE
Aliquota credito d’imposta30% delle spese sostenute.
Massimale credito d’imposta12.500 euro.
CumulabilitàNo
FruizioneTre quote annuali di pari importo.
Utilizzabile solo in compensazione.

Quali sono le spese ammesse?
Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili le seguenti spese:

SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE
Con riferimento alle spese per impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.Acquisto e installazione di modem/router.
Dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale).
Spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile.Acquisto di software e applicazioni.
Spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi.Acquisto software.
Acquisto hardware (server, hard disk)
Spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio.Contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line.
Spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale.Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi.
Spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità.Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi.
Acquisto di software.
Spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Le singole voci di spesa sono agevolabili, ciascuna, nella misura del 100%. L’importo totale delle spese è, in ogni caso, limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d’imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Qual è la procedura per accedere all’agevolazione?
Secondo quanto previsto dal decreto in commento, dal 01.01 al 28.02 dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Per le spese sostenute nell’anno 2014, invece, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato:
– il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili;
– l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
– il credito d’imposta spettante.
Le imprese devono altresì presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante. Il credito d’imposta, si specifica, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

SCHEMA RIEPILOGATIVO
Soggetti beneficiari
Ambito soggettivoEsercizio ricettivo singolo (alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort).
Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari (affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani).
Agenzie di viaggio e tour operator.
Spese ammissibili
Le spese ammissibiliAcquisto e installazione di modem/router.
Dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale).
Acquisto di software e applicazioni.
Acquisto software.
Acquisto hardware (server, hard disk)
Contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line.
Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi.
Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi.
Acquisto di software.
Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
L’agevolazione
Aliquota credito d’imposta30% delle spese sostenute.
Massimale credito d’imposta12.500 euro.
CumulabilitàNo
FruizioneTre quote annuali di pari importo.
Utilizzabile solo in compensazione.