Esonero contributivo triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato
di Paolo BergamoLa legge di stabilità per il 2015 ha previsto un importante esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato instaurate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.
Facendo seguito all’articolo pubblicato sul nostro sito in data 21 gennaio 2015, riepiloghiamo il tutto alla luce anche dei tanto attesi chiarimenti divulgati dall’Inps, dapprima con la circolare nr. 17 del 19 gennaio 2015, e soprattutto con il messagio nr. 1144 del 13 febbraio 2015.
La norma di legge, all’evidente scopo di favorire l’aumento di rapporti di lavoro connotati da stabilità (tempo indeterminato), ha previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro che dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 assumano personale a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico (colf, badanti, babysitter e altro). Non tutti i contratti a tempo indeterminato potranno beneficiare dell’esonero contributivo: l’Istituto Previdenziale ne esclude dalla fruizione quelli di lavoro intermittenti stipulati a tempo indeterminato (una rarità a dire il vero), sulla base della considerazione, peraltro largamente condivisibile, che tale tipologia contrattuale, anche se nominalmente a tempo indeterminato, non garantisca effettivamente alcuna stabilità nel rapporto lavorativo (l’attività lavorativa è soggetta ad una chiamata totalmente discrezionale del proprio datore di lavoro).
I rapporti di lavoro con le sopra individuate caratteristiche, per fruire dell’esonero di legge, devono riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione non risultino occupati con contratti a tempo indeterminato con qualsiasi datore dil lavoro.
All’evidente scopo di limitare comportamenti elusivi, l’esonero non spetta con riferimento ai lavoratori già occupati a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro (o presso società controllate/collegate/o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) nei tre mesi antecendenti l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 118 della Legge 190/14 (01/01/2015).
L’esonero risulta così quantificato:
Limite annuale di 8.060,00 euro, per un triennio complessivo (o per la minor durata del rapporto di lavoro), sulla contribuzione previdenziale (INPS) a carico del datore di lavoro. Il limite annuo di esenzione dovrà essere riproporzionato in caso di assunzioni/cessazioni in corso d’anno (sulla base di euro 22,08 per ogni giornata).
Tale limite si riproporzionerà pure nel caso di assunzione agevolata riguardante un lavoratore part time. In questo caso l’importo dovrà essere riproporzionato con la stessa percentuale fra l’orario di lavoro part time e l’orario a tempo pieno previsto dalla legge (o se minore dal CCNL).
Ad esempio il lavoratore part time che lavora 20 ore settimanali al posto delle 40 stabilite dal CCNL, farà beneficiare il proprio datore di lavoro di un esonero annuale massimo di 4.030,00 euro (50%). In realtà non tutta la contribuzione dovuta all’INPS potrà fruire dell’esonero, in quanto si dovranno comunque versare le contribuzioni dovute ad esempio al Fondo Bilaterale di Solidarietà Residuale se dovuto (vedi aggiornamento del 17 ottobre 2014 nel sito internet dello Studio), e la contribuzione al Fondo di Tesoreria per il TFR (aziende che occupano più di 50 lavoratori dipendenti). Inoltre non è previsto alcun esonero dal versamento dei premi dovuti all’Inail.
Fermo restando queste tipologie di contribuzione che a prescindere risultano sempre dovute, sulla rimanente quota teorica l’azienda beneficierà dell’esonero.
Va evidenziato che il soggetto portatore dell’esonero non potrà essere nuovamente agevolabile se occupato successivamente da nuovo datore di lavoro.
L’Inps, attraverso il recente messaggio 1144 specifica che l’azienda potrà recuperare al massimo un dodicesimo di 8.060,00 euro (671,66 euro) per mese. Qualora i contributi teorici siano superiori a tale soglia, il datore di lavoro dovrà versare esclusivamente la differenza. Indicativamente sono a costo previdenziale zero (o prossimo allo zero) i rapporti di lavoro subordinati stipulati con lavoratori con retribuzione annua lorda non superiore a circa 26.000 euro.
Nonostante l’esonero contributivo il lavoratore si vedrà riconosciuti i contributi utili per la maturazione della pensione di invalidità, vecchiaia, e superstiti (I.V.S.)
L’esonero contributivo è subordinato al regolare pagamento della contribuzione mensile dovuta, cioè il datore di lavoro deve essere in possesso del D.u.r.c. con dicitura di regolarità contributiva (Legge 296/2006 art. 1 comma 1175). Inoltre non deve essere stato sanzionato nel quinquiennio antecendente la fruizione dell’esonero per violazioni di norme previdenziali e/o norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (comma 1176). L’esonero, secondo l’Istituto Previdenziale, non è soggetto alla regola generale in tema di agevolazioni contributive relativamente al rispetto del diritto di precedenza in caso di nuova assunzione agevolabile con il medesimo soggetto già in precedenza occupato. In pratica le agevolazioni contributive (tranne l’esonero di cui si tratta) sono normalmente subordinate al fatto che l’assunzione agevolata non sia “obbligata” per il datore di lavoro per l’esistenza di un diritto di precedenza in capo al soggetto che vado ad assumere.
Diritti di precedenza si rinvengono (senza esaustività) ad esempio in capo al lavoratore licenziato per riduzione dell’attività lavorativa rispetto a nuove e future assunzioni a tempo indeterminato nei sei mesi successivi, oppure può essere vantato dal lavoratore che sia stato utilizzato per più di sei mesi complessivamente con contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro e relativamente alle nuove assunzioni da questo fatte a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi.
Nel caso di specie, l’Istituto Previdenziale ritiene che la norma istitutiva dell’esonero contributivo sia “speciale” e quindi prevalente rispetto alle regole generali. Questa è sicuramente una nota positiva sia perchè rende meno complicato per il datore di lavoro l’effettiva fruizione dell’esonero (non deve preoccuparsi del rispetto di eventuali diritti di precedenza in capo al soggetto che va ad assumere) sia perchè così ragionando l’Istituto Previdenziale ha ritenuto esonerabile anche il contratto a tempo determinato qualora venga trasformato a tempo indeterminato nel periodo 01 gennaio -31 dicembre 2015. Diversamente è opportuno segnalare (anche per evitare facili confusioni) che l’Istituto Previdenziale nulla dice (e quindi implicitamente lo ritiene comportamento ostativo alla fruizione dell’esonero) circa l’assunzione che violi non già un diritto del lavoratore che si va ad assumere, ma un diritto di precedenza di un altro soggetto.
Un esempio potrà essere utile a chiarire il concetto:
Tizio, ex dipendente di Alfa Spa, è stato licenziato per riduzione di personale e, nel corso del 2015, nei sei mesi successivi il suo licenziamento, Alfa Spa ha assunto al suo posto Caio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e medesima mansione. Caio pur possedendo tutti i requisiti previsti dalla norma, e come tale portatore sano dell’esonero contributivo, non farà beneficiare Alfa Spa di alcun esonero avendo questa violato il diritto di precedenza di Tizio (art. 15 legge 264/49).
Un ultimo appunto riguarda la circostanza che il Legislatore abbia volutamente utilizzato la parola “esonero” contributivo anzichè agevolazione contributiva. Infatti nel secondo caso, secondo i Trattati dell’Unione Europea, l’agevolazione contributiva per essere legittima, avrebbe dovuto comportare ad esempio un incremento netto dell’occupazione aziendale (su base annuale), oppure rientrare in una soglia massima triennale (in genere 200.000,00 euro) computandosi però fra loro tutte le tipologie di aiuto di Stato, anche in materia fiscale, di sovvenzioni anche regionali o provinciali in c/capitale, in c/interessi etc. ricevuti in tre esercizi finanziari. Secondo l’Istituto Previdenziale l’esonero, essendo a carattere generale (senza distinzione fra datori di lavoro residenti in determinate aree geografiche, senza distinzione di settore merceologico, e senza discrezionalità amministrativa) non si può definire Aiuto di Stato, con tutto quello che ne consegue. Anche questa è una buona notizia perchè non comporta il rispetto delle tante condizioni previste dalle norme Europee che avrebbero verosimilmente condannato l’esonero contributivo ad avere scarso successo.
L’esonero contributivo relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2015 (considerata la tardività nell’emanazione delle istruzioni tecniche) potrà essere recuperato dai datori di lavoro come credito arretrato al massimo nella denuncia contributiva del mese di marzo 2015. L’esonero corrente sarà invece recuperato mensilmente attraverso il conguaglio con i contributi.
Norme particolari infine sono previste per i datori di lavoro del settore agricolo.
Lo Studio Themis, oltre ad essere a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, allega al presente articolo un prospetto riassuntivo che vi potrà fornire un primo e veloce aiuto nella comprensione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge 190/2014. Ricordiamo che la presente non deve intendersi esaustiva, per cui consigliamo sempre e comunque di rivolgersi allo Studio per la verifica della spettanza dell’esonero nel caso specifico.