Fondo patrimoniale

di Monica Ruocco
27 Gennaio 2014

Quali sono i vantaggi da parte dei coniugi nel “creare” un fondo patrimoniale al servizio delle esigenze della famiglia? Affinché possa costituirsi un fondo patrimoniale è indispensabile l’esistenza di una famiglia legittima.

Quali sono i vantaggi da parte dei coniugi nel “creare” un fondo patrimoniale al servizio delle esigenze della famiglia? Affinché possa costituirsi un fondo patrimoniale è indispensabile l’esistenza di una famiglia legittima.

Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli dal 167 a 171 del codice civile e si sostanzia in un vincolo sui taluni beni (immobili, beni mobili registrati e titoli), da eseguirsi mediante atto notarile o per atto testamentario.

Beni al riparo da creditori e fisco

Questo strumento consente di porre i beni oggetto del fondo al di fuori  dei rischi derivanti da una non oculata gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi (se sono professionisti o imprenditori e, dunque, potenzialmente esposti a responsabilità che possono portare a dissesti economici). A tale proposito si fa presente che coloro i quali gestiscono la propria azienda non in proprio ma mediante una società, potrebbero, ad esempio, a garanzia delle banche, aver rilasciato una propria fideiussione personale o, comunque, in quanto amministratori essere chiamati in causa personalmente per vicende societarie. I beni che si possono vincolare e che non sono aggredibili dai creditori (neanche dal Fisco) possono essere di proprietà (o in usufrutto), indifferentemente:  

di uno dei coniugi;

di entrambi i coniugi; 

di un terzo (genitore, nonno, altro benefattore).

I beni del fondo sono solo al servizio dei bisogni della famiglia

La concreta individuazione dei bisogni della famiglia è aspetto assai delicato: in linea di principio i citati bisogni sono riferibili alle concrete necessità ed esigenze che attengono al normale quotidiano svolgimento della vita familiare, sia per quanto concerne le esigenze di fatto comuni all’intero nucleo familiare, sia quelle dei singoli individui che costituiscono il nucleo familiare. E’ del tutto evidente che i bisogni e le esigenze sono anche in funzione del tenore di vita e del patrimonio complessivo della famiglia.  La giurisprudenza intervenuta negli ultimi decenni sull’argomento (per tutte Cass. 18/9/2001, n. 11683), è orientata in senso sempre meno restrittivo, nel senso di definire “bisogni familiari”:  

non solo quelli limitati agli obblighi alimentari;  

ma anche quelli per la realizzazione di varie esigenze materiali, culturali e spirituali che possono essere soddisfatte in relazione alla condizione economico e sociale della famiglia (vacanze, svago, risparmio, educazione e istruzione dei figli, mantenimento della salute, sport, etc.). Ebbene, se il debito è contratto per i bisogni della famiglia il creditore può rivalersi anche sui beni del fondo, diversamente se il debito deriva dall’esercizio dell’attività imprenditoriale/professionale il creditore non potrà vedere soddisfatte le sue pretese.

Incrementi e decrementi del fondo patrimoniale

Dopo la prima costituzione del fondo è possibile inserire nuovi beni, sempre con atto notarile. Se nell’atto di costituzione del vincolo è previsto che i coniugi, d’accordo tra loro, possano estromettere i cespiti dal fondo, è possibile farlo e se lo si desidera, venderli, (salvo particolarità in presenza di figli minori).

Come è possibili utilizzare i beni vincolati al fondo patrimoniale

I beni che costituiscono il fondo sono soggetti ad un vincolo di destinazione in forza del quale gli stessi beni e i relativi frutti (esempio i canoni derivanti dall’immobile concesso in affitto) possono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia e non per adempiere ad obbligazioni createsi nell’ambito di attività estranee alla famiglia, quali l’attività d’impresa o professionale svolta da uno dei due coniugi.

Crisi finanziaria già in atto

Occorre sottolineare che il fondo si consolida (per orientamento della Corte di cassazione) nel termine di 5 anni: vale a dire che, una volta vincolati i beni (normalmente si tratta di immobili) debbono trascorrere cinque anni affinché i creditori non possano aggredirli. È, peraltro, del tutto sconsigliabile in presenza di “difficoltà finanziarie conclamate” (revoca degli affidamenti bancari, decreti ingiuntivi in corso, etc.) istituire il fondo patrimoniale, poiché puntualmente tale escamotage viene eccepito dal giudice come manovra fraudolenta in danno dei creditori con le conseguenti implicazioni (anche) penali a carico dei coniugi. In altre parole il fondo va istituito e “regge” solo se è stato istituito in momenti non sospetti.

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