Il lavoro occasionale accessorio
di Roberta PavanelloTipologia contrattuale introdotta nel nostro ordinamento dalla Riforma “Biagi”. Faticosamente, fra mille modifiche legislative che ne hanno stravolto la disciplina, sembra essersi ritagliata finalmente il suo spazio.
Tipologia contrattuale introdotta nel nostro ordinamento dalla Riforma “Biagi”. Faticosamente, fra mille modifiche legislative che ne hanno stravolto la disciplina, sembra essersi ritagliata finalmente il suo spazio.
Un grosso aiuto l’ha dato la Riforma Fornero che lo scorso anno ha previsto la possibilità di utilizzare questa tipologia contrattuale tipicamente flessibile e snella, per tutte le aziende e per tutti i lavoratori, prevedendone solamente dei limiti di compenso.
Secondo tale disciplina era utilizzabile il lavoro accessorio per retribuire i lavori meramente occasionali da parte di lavoratori che non avessero già ricevuto, nell’anno solare precedente, più di 5.000 euro con voucher sommando tutti i datori di lavoro. Se il datore di lavoro era un’azienda o un professionista, fermo restando il precedente vincolo di tipo soggettivo, poteva erogare per singolo prestatore voucher per massimo 2.000 euro nel corso dell’anno solare.
Ricapitoliamo quindi i requisiti previsti dalla Riforma Fornero:
– Lavori meramente occasionali;
– limite soggettivo del prestatore (max 5000 euro con voucher nell’anno solare precedente);
– limite aziendale (max 2000 euro con voucher per lavoratore).
Ricordiamo che i voucher (buoni prepagati) inglobano nel loro valore la retribuzione che va al lavoratore ed una quota di contributi Inps e Inail. Una volta acquistati, il datore di lavoro dovrà denunciare il giorno antecendente l’inizio della prestazione lavorativa, il lavoratore accessorio all’istituto assicuratore. Nessun obbligo di comunicare l’assunzione, di redigere un contratto di lavoro, di emettere una busta paga, di eseguire la denuncia contributiva all’inps, etc etc. Una bella semplificazione che rende i voucher un ottimo strumento per remunerare tutte quelle prestazioni di breve durata.
Unico neo il richiamo della norma ai “lavori meramente occasionali” che, in mancanza di un riferimento normativo per definire cosa sia occasionale e cosa no, ha generato una notevole incertezza applicativa. Il personale ispettivo infatti avrebbe potuto contestare la legittimità di tale contratto qualora avesse ritenuto che la prestazione non fosse meramente occasionale.
Il D.L. 76/2013 (pacchetto lavoro) ha finalmente fatto chiarezza, andando ad eliminare il riferimento ai “lavori meramente occasionali”. Pertanto ora è sempre possibile instaurare rapporti di lavoro accessorio con l’unico rispetto dei limiti economici sopra evidenziati.