Il nuovo lavoro accessorio
di Paolo BergamoI nuovi voucher saranno operativi dal 10 luglio 2017.
Dopo l’inaspettata e repentina abrogazione dei voucher (soprattutto per il fine ultimo di evitare il referendum promosso della Cgil), il lavoro accessorio viene ora reintrodotto attraverso un emendamento inserito in sede di approvazione della cosiddetta manovra correttiva 2017 (voluta dall’Europa). Il Governo in una nota chiarisce che l’Inps pubblicherà entro fine mese una circolare operativa con le informazioni pratiche in modo poi che la piattaforma telematica sia operativa dal 10 luglio 2017.
La nuova norma prevede uno sdoppiamento dei voucher: una tipologia ad appannaggio delle famiglie (libretto di famiglia) ed uno differente, per le imprese più piccole fino a cinque lavoratori a tempo indeterminato, mentre lo strumento sarà vietato per le aziende di maggiori dimensioni. Le regole comuni alle due tipologie sono le seguenti:
1. Il percettore dei buoni non potrà sforare il corrispettivo di 5.000 euro in voucher per anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), a prescindere dal numero dei committenti.
2. Il singolo committente non potrà erogare allo stesso soggetto l’equivalente di 2.500 euro.
3. Il committente non potrà utilizzare più di 5.000 euro in voucher con tutti i prestatori.
I prestatori titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, i giovani con meno di 25 anni di età ed iscritti ad un ciclo di studi (di qualsiasi ordine o grado compresa l’università), le persone disoccupate o i percettori di prestazioni di integrazione del salario, del reddito etc. potranno sforare questi tetti in quanto i loro compensi saranno computati al 75 per cento del loro valore.
Immutato invece il regime fiscale di totale esenzione dei compensi, la non incidenza del lavoro accessorio nello status di disoccupato, la copertura previdenziale (pensionistica) e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Una novità riguarda invece un esplicito richiamo alle norme relative all’orario di lavoro dei lavoratori subordinati. Quanto si poteva dedurre da una lettura sistematica della normativa, ora è stato scritto nero su bianco. Per cui saranno applicabili tutte le tutele in materia di orario di lavoro massimo, pause, riposi giornalieri, settimanali etc. nonché tutte le normative di sicurezza sul lavoro.
Per eliminare la problematica che principalmente caratterizzava i vecchi voucher il legislatore ha disposto il divieto di utilizzo a voucher dell’ex lavoratore dipendente o parasubordinato nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. In precedenza non si è potuto non notare come l’Istituto di Previdenza abbia fatto un’opera di contrasto (talvolta anche in maniera irragionevole visti i pessimi risultati generati dai ricorsi amministrativi e giurisdizionali che hanno visto sempre soccombere l’Istituto) al lavoro accessorio. Non andava giù all’Istituto di Previdenza il fatto che l’ex lavoratore continuasse poi a lavorare per il medesimo committente mantenendo l’indennità di disoccupazione. Ora tale ipotesi è scongiurata. Inoltre sarà vietato l’utilizzo dei voucher negli appalti/subappalti e nell’edilizia etc.
Per le aziende è prevista la tracciatura preventiva del ricorso ai buoni lavoro attraverso la piattaforma telematica INPS, con tanto di ora di inizio e fine prestazione da farsi almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. Eventuali revoche potranno essere fatte entro 3 giorni rispetto alla data programmata di svolgimento del lavoro. Il compenso minimo sarà di 9 euro/ora, con integrale costo previdenziale a carico dell’azienda e pari al 33% (come per i lavoratori dipendenti), inail 3,5% del compenso. Saranno acquistabili tagli minimi di almeno 4 ore continuative (36 euro). Da come è scritta la norma sembra evincersi che prestazioni inferiori a 4 ore daranno diritto comunque ad un compenso di 36 euro per il prestatore di lavoro accessorio. Su questo aspetto sarà la circolare Inps a fornire gli attesi chiarimenti.
Per accedere al lavoro accessorio gli utilizzatori e i prestatori dovranno collegarsi (registrandosi) con un’apposita piattaforma telematica dell’Inps. Gli adempimenti potranno essere svolti anche tramite un consulente del lavoro. Il pagamento di contribuzione e corrispettivo della prestazione avverrà tramite modello F24, e sarà l’Inps a provvedere al pagamento del prestatore entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa, nonché all’accredito contributivo. Le famiglie invece potranno utilizzare i voucher per i piccoli lavori domestici, i servizi di babysitting etc. e opereranno attraverso il “libretto famiglia”. In questo caso il compenso sarà di 8 euro/ora per il prestatore mentre il committente sosterrà un costo di 10 euro/ora complessivi di inail e inps. Sempre con modalità telematiche (anche attraverso i patronati) si dovrà rendicontare entro il giorno 3 del mese successivo le prestazioni lavorative del mese precedente.
Particolari modalità sono infine previste per il settore dell’agricoltura.
Si resta in attesa della circolare Inps che spiegherà nel dettaglio le modalità di effettivo utilizzo del nuovo strumento.
Lo staff dello Studio Themis rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.