Indennizzi per cessazione di attività

di Monica Ruocco
18 Novembre 2014

L’INPS ha fornito chiarimenti a seguito di numerose richieste da parte delle singole Sedi territoriali, partendo dalla considerazione che al punto 5 della circolare n. 111 del 25 maggio 1996 è stato precisato che la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude, di per sé, la possibilità di beneficiare dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge.
Quindi è stato chiesto di sapere se l’erogazione dell’indennizzo in parola sia compatibile con la titolarità di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e con l’assegno sociale. La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 490 ha stabilito che “l’indennizzo di cui al Decreto Legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo nel periodo compreso tra il “1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016”.
Affinché gli interessati possano godere dell’indennizzo in questione, è necessario che questi ultimi siano in possesso dei seguenti requisiti:
– più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
– iscrizione, al  momento della cessazione dell’attività, per almeno  5  anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli esercenti attività commerciali  presso  l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Per poter ottenere l’indennità l’interessato deve:
– cessare definitivamente l’attività;
– riconsegnare al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto, ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
– effettuare la cancellazione dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dal registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per le attività di commercio al minuto il D.Lgs n. 114/1998 ha fatto venir meno l’obbligo dell’iscrizione al registro degli esercenti il commercio (Rec), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione.

Chiarimenti INPS

PENSIONE DI VECCHIAIA
L’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla Legge n. 214 del 2011. L’indennizzo, tra l’altro, non è concedibile anche ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la Legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima. La scadenza degli indennizzi è prevista al compimento, da parte del titolare, dell’età pensionabile adeguata agli incrementi della speranza di vita che:
– per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi coincide a 64 anni e 9 mesi, per il periodo “1° gennaio 2014-31 dicembre 2015”;
– per i lavoratori scade a 66 anni e 3 mesi, sempre per lo stesso periodo.
Non è pertanto possibile estendere il godimento del trattamento al compimento dei 70 anni.

PENSIONE DI ANZIANITÀ E ANTICIPATA
Per quanto riguarda invece, i soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità ovvero per la pensione anticipata nella gestione commercianti, l’indennizzo può essere concesso in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge. Il trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla manovra “Salva-Italia”.
A tal proposito, Le precisiamo che:
– durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’ indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

ASSEGNO SOCIALE
Per quanto riguarda la compatibilità con l’assegno sociale, l’indennizzo può essere concesso anche al titolare di tale prestazione. Tuttavia il diritto all’assegno è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Ne deriva che per il 2014 la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell’assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.818.93 euro.