Introdotta la nuova contribuzione per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Residuale

di Paolo Bergamo
17 Ottobre 2014

La legge 92/2012 meglio nota come Riforma Fornero ha previsto, al fine di universalizzare gli ammortizzatori sociali, l’istituzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali per le aziende escluse dalle normative della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e con più di 15 dipendenti. La cassa integrazione guadagni nelle sue due forme (ordinaria o straordinaria) è uno strumento utilizzato dalle imprese per fronteggiare temporanee riduzione dell’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e crisi dei mercati, ristrutturazioni/riorganizzazioni/riconversioni aziendali.
Essi sono finanziati dalle imprese attraverso una maggiorazione contributiva mensile e da un contributo addizionale in caso di effettivo ricorso allo strumento, e consentono l’integrazione del reddito (e dei contributi pensionistici) dei lavoratori in relazione alle retribuzioni perse a causa della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa.
Le aziende che ne beneficiano sono esclusivamente quelle di natura industriale o commerciale con oltre 50 dipendenti (per quanto riguarda la cassa ordinaria) e quelle industriali oltre i 15 dipendenti di media nel semestre precedente per la cassa straordinaria. A prima vista quindi appare subito evidente come un notevole numero di aziende operanti in settori quali quelli del terziario o dei servizi ne sono esclusi.
Per le aziende escluse è data la possibilità alle parti sociali (organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro) di costituire fondi di solidarietà bilaterali, aventi lo scopo di consentire un’analoga tutela in caso di crisi. In mancanza di attivazione di questi fondi bilaterali sarà istituito presso l’Inps un fondo residuale.
Ciò è infatti avvenuto per l’inerzia delle parti sociali che ad oggi non hanno costituito (salvo rarissimi casi) questi fondi. Pertanto si è reso operativo dal 1 gennaio 2014 il fondo residuale Inps di solidarietà. Questo comporterà, per tutte le aziende escluse dalla disciplina della cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) con più di 15 dipendenti, l’obbligo di versare la relativa contribuzione da tale data. Ad oggi però la mancanza di istruzioni operativa non ha consentito l’effettuazione di questi versamenti e pertanto la contribuzione pregressa (gennaio-settembre) si verserà entro il 16/12/2014, mentre quella corrente (da ottobre 2014) entro il 16 del mese successivo.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche del Fondo Residuale:

Soggetti obbligati:
Aziende escluse dalla CIGO/CIGS; in pratica aziende non industriali (settori del terziario, commercio, artigianato) occupanti mediamente più di 15 dipendenti nel semestre.

Contribuzione dovuta:
0,5% della retribuzione imponibile INPS di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro (0,3333%) ed un terzo a carico del lavoratore (0,1666%) con decorrenza dell’obbligo contributivo da gennaio 2014. Il primo versamento dei contributi correnti si effettuerà in data 17 novembre 2014 mentre i contributi pregressi si verseranno entro il 16 dicembre 2014. In caso di ricorso alle prestazioni da parte del fondo grava sul datore di lavoro il pagamento di una contribuzione addizionale pari al 3% o 4,5% (a seconda del numero di lavoratori in forza) della prestazione erogata dal fondo.

Calcolo della media dei dipendenti:
Le legge prevede che l’obbligo contributivo nasca per i soli datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente come media. Pertanto la contribuzione sarà dovuta dal mese successivo a quello in cui nei sei mesi precedenti si sono occupati in media più di 15 dipendenti. Di conseguenza l’obbligo di contribuzione potrebbe essere fluttuante, cioè nascere in caso di superamento della media, cessare nel caso di ritorno ad una media inferiore. Ogni variazione dell’obbligo decorre sempre dal mese successivo a quello in cui la media semestrale precedente è stata superiore o inferiore alle 15 unità.

Modalità di versamento:
Lo Studio provvederà per i clienti assistiti alla verifica dell’obbligo di versamento della contribuzione al fondo residuale, ed in caso di obbligo, alla determinazione dell’importo dovuto, alla trattenuta della quota a carico del lavoratore in busta paga, alla conseguente predisposizione delle denunce contributive mensili telematiche, e alla compilazione del modello F24 per il versamento alla scadenza prevista della contribuzione dovuta, ivi compreso il calcolo degli arretrati.

Prestazioni a carico del Fondo Residuale:
Il fondo residuale permette, per le stesse causali di intervento della cassa integrazione guadagni, di integrare le retribuzioni perse dai lavoratori dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. L’integrazione della retribuzione persa è comunque limitata ad un importo annualmente rivalutato detto massimale. Inoltre il Fondo si farà carico anche della copertura previdenziale (sia a fini del diritto che della misura) ai fini pensionistici (contribuzione figurativa). I limiti di intervento del fondo sono di tre mesi continuativi propogabili in via eccezionale trimestralmente per un massimo complessivo di nove mesi nell’arco di un biennio. Sono esclusi dall’intervento i lavoratori con qualifica dirigenziale.

Considerazioni finali:
Personalmente riteniamo che, per quanto sia apprezzabile la determinazione di voler estendere delle tutele che salvaguardino i lavoratori dagli effetti della crisi economica, l’istutuzione del Fondo in commento non sortirà effettivi benefici, e questo per le seguenti considerazioni:

  1. Il fondo in parola si applica solamente ai datori di lavoro che occupano in media più di 15 dipendenti, mentre il 99% (e forse qualcosa in più) delle aziende sono dimensionate al di sotto di tale fascia, per cui continueranno ad essere escluse dagli interventi di cassa integrazione guadagni e del fondo residuale;
  2. Il fondo eroga prestazioni solo fino a capienza della contribuzione versata, in quanto, differentemente da tutte le altre gestioni previdenziali obbligatorie, ha l’obbligo del pareggio di bilancio. Questa previsione di conseguenza genererà notevole incertezza tra i datori di lavori in crisi, in quanto, non potendo conoscere esattamente l’entità della contribuzione versata, nel dubbio opteranno per interventi più drastici nei confronti dei lavoratori dipendenti (leggasi licenziamenti);
  3. L’obbligo contributivo è fluttuante a seconda della media del semestre, con conseguente difficoltà da parte del datore di lavoro di comprendere, in caso di necessità se il fondo sia attivo o meno;
  4. La contribuzione dovuta inoltre (0,5% della retribuzione imponibile complessiva) è molto esigua se confrontata con le percentuali di contribuzione che le aziende pagano in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria (da 1,90 a 2,20% per la cassa ordinaria e 1,20% per la cassa straordinaria) e questo in connessione con l’obbligo di pareggio di bilancio comporterà la scarsità di risorse disponibili per le aziende.

Lo Studio Themis resta a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.