Jobs Act – parte prima
di Paolo BergamoIl Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 ha emanato un decreto legge (in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) che prevede nuove e importanti misure per lo sviluppo del mercato del lavoro.
Il Governo guidato da Matteo Renzi si è subito messo all’opera al fine di modificare l’attuale legislazione Italiana in materia di mercato del lavoro. L’idea di fondo è semplice. Ridurre i vincoli burocratici che attualmente appesantiscono la gestione del rapporto di lavoro favorendo la ripresa delle assunzioni. La maggiore flessibilità in entrata dovrebbe consentire alle imprese di assumere nuovo personale senza tuttavia avere lo spettro del contratto a tempo indeterminato. L’incertezza economica dovuta alla crisi non consente infatti agli operatori economici di poter prevedere la stabilizzazione a tempo indeterminato di nuovi collaboratori. Altra area di intervento del Decreto Legge è l’apprendistato. Non si contano più le modifiche legislative intervenute negli ultimi tre anni in questa materia, anche perchè finora non hanno sortito effetti nell’occupazione dei giovani che viceversa è molto diminuita. Facciamo un veloce riepilogo delle novità.
CONTRATTO A TERMINE
Viene prevista la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato con durata fino a 36 mesi senza necessità di giustificare il motivo per cui si ricorre ad un contratto a termine. In precedenza ciò era possibile solo per i primi 12 mesi. Lo scopo della modifica è quello di ridurre il contenzioso connesso all’instaurazione del contratto a termine. Infatti la legislazione prevederebbe, nella normalità dei casi, la necessità di giustificare con motivi di ordine tecnico, produttivo, sostitutivo od organizzativo, il ricorso al contratto a termine. Qualora giudizialmente venga accertato l’invalidità del motivo a giustificazione del contratto a termine, questo si tramuta in un contratto a tempo indeterminato, vanificando così l’intento del datore di lavoro di servirsi di personale per impieghi temporanei. Nella realtà dei fatti i tribunali del lavoro sono pieni di cause di questo tipo, basti pensare al notevole contenzioso in materia che sta affrontando Poste Italiane S.p.a.
Prevista inoltre la possibilità di prorogare il contratto a termine fino ad 8 volte nel corso di 36 mesi per ragioni oggettive purchè la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa. Prima il contratto era prorogabile una sola volta. Viene stabilito un tetto massimo del 20% dei contratti a termine instaurabili sul totale della forza lavoro. Ancora non è chiaro (fino a che non verrà pubblicato il citato decreto) se il tetto del 20% sia riferibile solo ai nuovi contratti senza causale, oppure sia riferito a tutti i contratti a tempo determinato, con causale e non.
APPRENDISTATO
È stato eliminato l’obbligo di stipulare per iscritto il piano formativo individuale. La formazione a carico delle Regioni (formazione di base e trasversale) viene resa non più obbligatoria ma discrezionale. Le ore di formazione, prima retribuite con la normale retribuzione, verranno ora retribuite al 35% della stessa.
DURC
Viene smaterializzato il documento e consultabile on-line.
Si attende ora la pubblicazione in gazzetta ufficiale per l’entrate in vigore delle nuove norme.
Oltre al decreto legge in commento è stato approvato un atto di indirizzo che prevede un’altra serie di provvedimenti in materia di lavoro, riguardanti in principalità la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive del lavoro e i servizi per l’impiego, la semplificazione di procedure ed adempimenti, il riordino delle forme contrattuali e la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali.