Le nuove agevolazioni contributive previste dalla legge di bilancio per l’anno 2018
di Paolo BergamoLa legge di bilancio per il 2018 porta con se un nuovo esonero contributivo per alcune tipologie di assunzioni effettuate a decorrere dal primo gennaio 2018.
L’esonero contributivo in commento appare interessante e tutto sommato di (relativamente) facile applicazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta:
Soggetti
L’esonero contributivo compete in caso di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che abbiano congiuntamente le seguenti caratteristiche: – non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (anno 2018). Dal 2019 l’età si abbassa al trentesimo anno di età; – non siano mai stati occupati a tempo indeterminato in tutto la loro vita, con il medesimo o altro datore di lavoro. Alternativamente a questo requisito i lavoratori potrebbero essere stati occupati con rapporti di apprendistato presso un altro datore di lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato (mancata conferma in servizio).
Tipologie contrattuali
– assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti (anche part time dal tenore della Legge), effettuate con i soggetti di cui sopra a partire dal 1 gennaio 2018;
– trasformazioni a tempo indeterminato successive al 1 gennaio 2018 di un contratto a termine, purchè al momento della conversione il soggetto sia in possesso del requisito anagrafico (<35 anni per 2018, <30 anni per anni successivi);
– prosecuzione a tempo indeterminato successiva al 1 gennaio 2018 di un contratto di apprendistato. In questo caso il soggetto deve avere un’età anagrafica al momento della trasformazione del contratto inferiore a 30 anni (anche per il 2018).
Durata esonero contributivo
– 36 mesi a decorrere dal momento dell’assunzione incentivabile in caso di nuova assunzione;
– 36 mesi a decorrere dalla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine incentivabile;
– 12 mesi nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato a tempo indeterminato. In questo caso, considerato che il datore di lavoro già beneficia di un anno di agevolazione contributiva prevista dalle norme per l’apprendistato, il suddetto esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del “vecchio” beneficio. In pratica si guadagna un ulteriore anno agevolato, che diventano quindi due.
Misura dell’esonero contributivo
– 50% dei contributi previdenziali (non Inail per intenderci) a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile (e in caso di lavoro part time si suppone).
Limiti alla fruizione dell’esonero contributivo
– divieto in caso di licenziamenti individuali/collettivi per motivi economici ed organizzativi effettuati nei sei mesi precedenti l’assunzione/proroga/trasformazione incentivata;
– divieto di fruizione anche in caso di licenziamenti individuali per motivi economici/organizzativi effettuati nei confronti di lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva del lavoratore incentivabile nei sei mesi successivi alla predetta assunzione se esiste coincidenza di qualifica tra lavoratore incentivabile e lavoratore licenziato. In questo caso avverrà la revoca dell’esonero già eventualmente fruito ed il suo recupero;
– divieto di fruizione in caso di irregolarità contributiva (mancanza di Durc regolare);
– divieto di fruizione nel caso in cui l’assunzione incentivabile violi il diritto di precedenza di un altro lavoratore;
– divieto di fruizione qualora l’assunzione del soggetto incentivabile costituisca un obbligo da parte del datore di lavoro (esempio assunzione di un lavoratore che ha esercitato il diritto di precedenza);
– divieto di fruizione qualora l’assunzione avvenga durante un intervento di cassa integrazione guadagni connessa ad una crisi o una riorganizzazione aziendale. È fatto salvo il caso in cui il lavoratore incentivabile abbia un profilo lavorativo differente dai profili per i quali opera la sospensione lavorativa;
– divieto di fruizione se il lavoratore incentivabile è stato licenziato nei sei mesi precedenti l’assunzione da un altro soggetto datoriale in collegamento (o controllo) con il fruitore dell’esonero;
– divieto di fruizione qualora l’assunzione venga comunicata in ritardo al sistema telematico gestito dalle Regioni. In questo caso il divieto opera solo per il periodo di “ritardo” e non in generale.
Particolarità
L’esonero contributivo in parola sarà “portabile”. Ad esempio potrebbe accadere che un assunzione agevolabile per 36 mesi si interrompa per dimissioni (o altra causale) dopo pochi mesi dall’effettiva assunzione. In questo caso la parte di beneficio che il datore di lavoro originario perderebbe sarà riconosciuto al successivo datore di lavoro (per il residuo periodo agevolabile) che assumerà il lavoratore a tempo indeterminato. In questo caso il nuovo datore di lavoro non dovrà neppure verificare il requisito anagrafico e l’esonero sarà riconosciuto in quanto il diritto alla fruizione rimane cristallizzato al momento della prima e originaria assunzione.
Considerazioni finali
La tecnica legislativa utilizzata per una volta è adeguata al contesto! La scrittura della norma ricalca in gran parte la terminologia già utilizzata con riferimento agli esoneri contributivi triennali e biennali previsti per le assunzioni effettuate nel 2015 e 2016 che hanno riscosso un notevole successo. Inoltre, tutto sommato, gli esoneri contributivi sono stati in passato abbastanza semplici da applicare e con istruzioni relativamente chiare, cosa che non guasta affatto. Pertanto si spera che anche questa nuova agevolazione possa portare una boccata d’ossigeno alle aziende considerato l’alto costo del lavoro nel nostro paese.
Il nuovo esonero contributivo è molto interessante soprattutto per l’annualità 2018 in quanto le assunzioni con soggetti fino a 34 anni di età consente di intercettare (ed agevolare) lavoratori che nella fascia dai 30 ai 35 anni non compiuti non sono inquadrabili come apprendisti, con tutte le considerazioni che ne derivano. Interessante anche la possibilità di agevolare di due anni (anzichè 1) per gli ex apprendisti mantenuti in serivizio. Sicuramente è una ottima novella la questione della “portabilità” dell’esonero da un datore di lavoro ad un altro, anche se, ci si chiede come si potrà avere la certezza che il lavoratore che si va ad assumere sia stato effettivamente portatore del beneficio ad un precedente datore di lavoro…. Ma per questi ed altri chiarimenti è opportuno attendere le circolari esplicative dell’Istituto Previdenziale,ad oggi ancora non emanate.
Lo Studio Themis sta già monitorando le nuove assunzioni della clientela per comprendere se ci sia il possesso delle caratteristiche previste dalla nuova legge. Seguirà un aggiornamento da parte dello Studio non appena si avranno le istruzioni pratiche dell’Inps.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.