Leasing: dal 2014 deducibilità più veloce

di Monica Ruocco
04 Febbraio 2014

Per i contratti di leasing immobiliare sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014, la deduzione avviene nel periodo minimo di 12 anni, e non più, come in passato, nel periodo di 18 anni.

Per i contratti di leasing immobiliare sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014, la deduzione avviene nel periodo minimo di 12 anni, e non più, come in passato, nel periodo di 18 anni.

A sancire l’accorciamento del periodo di deduzione fiscale è l’art. 1, commi 162 e 163, della legge di Stabilità 2014, che contiene importanti modifiche alla disciplina della deduzione dei canoni di leasing dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, con decorrenza dai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014.

In particolare, per quanto riguarda il reddito d’impresa, viene ridotto il periodo minimo di deduzione dei canoni di leasing, che viene stabilito come segue:

– la metà del periodo di ammortamento per i beni mobili (rispetto ai 2/3 previsto fino al 31 dicembre 2013);

– 12 anni per i beni immobili (rispetto al periodo variabile da 11 a 18 anni in dipendenza dell’aliquota di ammortamento, previsto fino al 31 dicembre 2013).

Rimane invece confermato il periodo di 4 anni per gli autoveicoli a deducibilità limitata, di cui all’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986, mentre per quelli esclusivamente strumentali si rende applicabile la novità prevista in generale per i beni mobili.

Le novità in commento devono essere coordinate con le modifiche a suo tempo apportate dal D.L. n. 16/2012, che – in relazione ai contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012 – ha previsto un “doppio binario” tra durata del contratto, non più vincolata al periodo di deduzione fiscale, e vincolo temporale per la deduzione dei canoni (tale “doppio binario” è stato oggetto di commento da parte dell’Agenzia con la circolare n. 17/E/2013), il cui periodo minimo è stato oggetto di modifiche ad opera della legge di Stabilità 2014.

Proprio le novità del D.L. n. 16/2012 hanno creato non poche difficoltà operative agli utilizzatori dei beni condotti in locazione finanziaria, che – soprattutto in relazione ai beni immobili – sono costretti a gestire un disallineamento tra periodo di imputazione contabile (legato alla durata del contratto) e deduzione fiscale (vincolata normalmente a 18 anni), laddove la durata del contratto sia inferiore al periodo di deduzione fiscale.

Le novità introdotte dalla legge di stabilità dovrebbero far venir meno, almeno in parte, tali difficoltà, poiché sarà più agevole far coincidere la durata del contratto con il periodo di deduzione fiscale.

Evidenziando che per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2014, il periodo di deduzione minimo non è più variabile come in passato, ma è fissato in ogni caso in 12 anni, a prescindere quindi dall’aliquota di ammortamento applicata all’immobile, le fattispecie che possono presentarsi sono le seguenti:

– durata del contratto pari a 12 anni, e quindi coincidente con il periodo di deduzione fiscale: non si genera alcun disallineamento tra il comportamento contabile e la deduzione fiscale;

– durata del contratto superiore a 12 anni: nel qual caso stabilendo la norma fiscale un periodo di deduzione minimo, quest’ultimo si adegua alla maggior durata del contratto. Anche in questa seconda ipotesi, non si realizza alcun “doppio binario”, poiché il periodo di imputazione dei canoni coincide con quello di deduzione fiscale;

– durata del contratto inferiore a 12 anni, con conseguente disallineamento tra imputazione civilistica e deduzione fiscale. In tale ipotesi, tornano utili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E/2013, ferma restando la necessità (in presenza della ragionevole certezza di ottenere futuri imponibili fiscali) di contabilizzare un credito per imposte anticipate nel periodo di durata del contratto, e recupero dello stesso nei successivi residui periodi d’imposta di deduzione fiscale.

Interessanti novità sono previste anche per i lavoratori autonomi, per i quali oltre ad applicarsi le modifiche previste per le imprese in relazione ai beni mobili, è stata ripristinata la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività professionale, sia pure nel rispetto del predetto periodo minimo di 12 anni, anche in presenza di un’eventuale durata contrattuale inferiore. Tale conclusione sembra avvalorata dal contenuto della relazione alla legge di Stabilità, anche se la modifica normativa non ha inciso sulla disposizione normativa, esterna al TUIR, di cui all’art. 1, comma 335, legge n. 296/2006, che aveva introdotto una finestra temporale, compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, all’interno della quale gli ammortamenti o i canoni di leasing degli immobili strumentali dei professionisti (rispettivamente per gli acquisti ed i contratti stipulati nel triennio) erano deducibili. Al termine di tale periodo, la disposizione sanciva il ritorno alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 54 TUIR, ossia l’indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo degli ammortamenti o dei canoni di leasing immobiliare. Auspicando un pronto intervento dell’Agenzia per gli opportuni chiarimenti, è appena il caso di evidenziare che se dovesse essere confermato il ritorno alla deduzione dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti, lo stesso dovrebbe vale per gli ammortamenti in caso di acquisto diretto, altrimenti si verrebbe a creare una discriminazione non giustificata.