Novità per il 2015 in materia di lavoro
di Paolo BergamoL’anno 2015 si rivelerà un anno ricco di cambiamenti in materia di lavoro, alcuni dei quali sono già definitivamente operativi (pochi per la verità), alcuni sono operativi ma non ben definiti (cioè mancano i chiarimenti ministeriali) e altri non sono ancora operativi in quanto mancano i decreti attuativi opppure le norme sono in fase di discussione parlamentare.
Andiamo a riepilogarle velocemente:
NUOVA CERTIFICAZIONE C.U.
Con riferimento all’introduzione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate, è stato stabilito un nuovo adempimento per i sostituti di imposta consistente nella trasmissione telematica dei dati reddituali e delle ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti (in pratica contenente i dati presenti nel vecchio modello C.U.D.) ma esteso anche ai redditi e alle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori automoni (professionisti, rappresentanti autonomi, lavoratori occasionali, condomini etc).
Il nuovo adempimento si aggiunge (e non si sostituisce) all’obbligo di consegna entro il 28 febbraio 2015 dei modelli Cud (per i redditi di lavoro dipendente e assimilati) e dei modelli certificativi (per i redditi da lavoro autonomo).
In caso di erronea, o omessa tramissione, (scadenza 9 marzo 2015), è prevista una pesante sanzione per ogni singolo percipiente.
Lo Studio Themis pertanto esorta i propri clienti a voler trasmettere i dati utili (soprattutto con riferimento ai lavoratori autonomi) il prima possibile per mettere in grado lo staff di predisporre correttamente le nuove denunce.
IRAP
Deducibilità fiscale (totale) del costo del lavoro dalla base imponibile Irap per il personale a tempo indeterminato. In questi casi la deduzione del costo del lavoro dovrebbe determinare una riduzione dell’imposta Irap dovuta dalle aziende. La norma è pienamente operativa dal 01/01/2015.
SOLIDARIETÀ FISCALE IN CASO DI APPALTO/SUBAPPALTO
Scompare la solidarietà fiscale n caso di appalto e sub-appalto di opere o servizi. Ricordiamo che prima l’appaltatore era obbligato in solido con gli eventuali sub-appaltatori per il (mancato) pagamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori subordinati di quest’ultimo ed occupati nel sub-appalto.
Il Committente invece, poteva essere sanzionato fino a 200.000,00 € in caso non avesse verificato (anche a mezzo dichiarazione/asseverazione di un professionista) il regolare versamento delle ritenute fiscali operate dall’appaltatore e dagli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto/sub-appalto. La legge di stabilità ha stralciato questa norma per cui ora il Committente NON sarà più sanzionato in caso di mancato controllo, e l’Appaltatore non sarà più chiamato a rispondere di eventuali mancati versamenti di ritenute fiscali trattenute ai lavoratori del sub-appaltatore ed impiegato nel sub-appalto.
Rimane invece pienamente operativa la responsabilità solidale dei Committente nei confronti di appaltatori e sub-appaltatori con riguardo ai pagamenti di retribuzione, di contribuzione obbligatoria, dei premi Inail, con riferimento ai lavoratori occuapti nell’appalto/sub-appalto. La solidarietà si estende anche alle quote di T.f.r. maturate dagli stessi lavoratori.
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL 2015
Si tratta di un esonero contributivo importante e riguarda le aziende che assumo a tempo indeterminato, nel periodo 01/01/2015–31/12/2015, lavoratori che nei precedenti sei mesi rispetto all’assunzione siano stati occupati con contratti diversi dal contratto a tempo indeterminato, oppure disoccupati.
L’esonero contributivo riguarda la contribuzione dovuta all’Inps ma non quella Inail (i cui i premi sono integralmente dovuti). L’esonero è operativo nel limite di 8.060 euro all’anno e vale per un triennio.
Pur essendo teoricamente operativo dal 1 gennaio 2015 si attendono le istruzioni INPS al riguardo. Perplessità nascono dal fatto che tale agevolazione non si configurerebbe come sgravio contributivo (e quindi soggetto ad una rigida disciplina in materia di aiuti di Stato da parte dell’ U.E.) ma come esonero contributivo. A questo punto una conferma da parte dell’Ente Previdenziale è quanto mai auspicabile con riferimento all’esatta portata giuridica della norma e anche con riguardo alle istruzioni tecniche per recuperare l’eventuale esonero.
Qualora la norma qualificasse come sgravio contributivo e non come esonero l’agevolazione, il datore di lavoro si troverebbe a dover rispettare molti altri paletti che la norma non cita, quali ad esempio l’incremento occupazione netto, il rispetto di eventuali diritti di precedenza nelle assunzioni, il rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi anche regionali o provinciali laddove sottoscritti etc. Lo Studio Themis informerà tempestivamente la clientela circa i futuri sviluppi.
IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
Si tratta di un comune contratto a tempo indeterminato che prevederà la possibilità, nei primi tre anni di esecuzione, di essere estinto anche in mancanza di un giustificato motivo oggettivo e in taluni casi di mancanza di giusta causa e giustificato motivo soggettivo, con una sola penale da riconoscersi al lavoratore e predeterminata in relazione all’anzianità di servizio. La norma potrebbe essere molto interessante, soprattutto con riferimento alle aziende di 15 unità lavorative e oltre, le quali con le nuove assunzioni a tempo indeterminato potrebbero incrementare il loro organico senza ricadere nelle rigide conseguenze del famigerato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che può prevedere la sanzione della re-integra.
Al momento la norma sta attraversando una difficile gestazione parlamentare e se ne prevede l’operatività indicativamente a metà febbraio. Non scendiamo troppo nei dettagli in quanto la norma potrebbe essere modificata, come peraltro già successo nei giorni scorsi.
Lo Studio Themis informerà tempestivamente la clientela circa i futuri sviluppi.
NUOVA DISCIPLINA DELL’INDENNITÀ DI DISOCUPAZIONE (N.A.S.P.I.)
Dopo solo due anni dalla sua introduzione sembra andare in pensione l’A.S.P.I. (acronimo che sta per Assicurazione Sociale Per l’Impiego) sostituita dalla N.A.S.P.I. (dove N. sta per Nuova Aspi). Dovrebbe entrare in vigore il 1 maggio 2015 ed interessare tutti i lavoratori dipendenti. Tratti peculiari:
una maggiore durata del trattamento di disoccupazione calcolato sulla base della metà delle settimane di contribuzione calcolate nel quadriennio precedente la perdita del lavoro e con un massimo di due anni (per il 2015) e di 18 mesi a regime. Per poter accedere al trattamento in questione il lavoratore dovrà far valere almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio, e almeno 18 giornate di effettivo lavoro nell’ultimo anno. La Ragioneria dello Stato ha da poco certificato “le coperture finanziarie” per il nuovo ammortizzatore sociale. È stata prevista anche una speciale indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto.
Aspetteremo la definitiva approvazione del testo legislativo per darvi ulteriori dettagli, ricordandovi che potranno essere apportati correttivi alla disciplina.
Lo Studio Themis resta a disposizione per i chiarimenti necessari.
LIQUIDAZIONE IN BUSTA PAGA DELLE QUOTE DI T.F.R.
La norma necessita dei decreti attuativi per essere in vigore. I tratti essenziali sono:
- possibilità di scelta da parte del lavoratore con almeno sei mesi di anzianità, della liquidazione in busta paga del T.F.R. maturando, anche con riferimento a lavoratori che abbiamo scelto la devoluzione del T.F.R. ad un fondo di previdenza complementare;
- la scelta sarebbe irrevocabile e vale per il periodo 01/03/2015 -30/06/2018;
- il T.F.R. sarebbe erogato direttamente in busta paga e sarebbe tassato come ordinaria retribuzione. Questo punto rende non particolarmente interessante la nuova opzione in quanto si creerebbe un aggravio di trattenute fiscali, crescenti secondo il reddito;
- La quota di T.F.R. liquidata non avrebbe riflessi sul reddito per determinare l’erogazione del Bonus Renzi (80 euro), ma avrebbe riflessi invece sul reddito complessivo da dicharare ai fini ad esempio del’ISEE, degli Assegni per il Nucleo Famigliare, etc…..;
- Sono previste dei finanziamenti agevolati per compensare la perdita di liquidità per le aziende che avendo lavoratori che abbiano optato per la liquidazione del T.F.R. in busta paga, ne facciano richiesta.
BONUS RENZI
Prevista la riconferma del Bonus Renzi per l’anno 2015. La somma messa a disposizione dei lavoratori passa da 640 euro annui a 960euro annui. Il Bonus competerà nella misura intera in funzione di 365 giorni lavorativi all’anno per i lavoratori con reddito complessivo tra gli 8.000,00 e 24.000,00 euro. Tra i 24.000,01 euro e i 26.000,00 il Bonus subirà proporzionali decurtazioni. Oltre i 26.000,00 euro di reddito complessivo non sarà prevista alcuna erogazione. Dal 2015 il bonus sarà erogato sotto forma di “detrazione” di imposta.
Lo Studio Themis rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.