Operativi da oggi i nuovi voucher
di Paolo BergamoDa oggi 10 luglio 2017 sono attivabili i nuovi voucher per le prestazioni di lavoro accessorio.
Sul filo del rasoio, ma è stata rispettata la data che il Governo aveva stabilito per l’inizio delle funzionalità del nuovo lavoro accessorio, nelle sue declinazioni per le famiglie (libretto di famiglia) e per gli operatori economici (aziende, professionisti).
Riprendendo quanto già indicato nel nostro precedente articolo del 23 giugno scorso, sono usciti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione 81/e del 3/07/2017) e Inps (circolare 107 del 5/07/2017).
L’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’istituzione dei nuovi codici tributo da utilizzare per acquistare i voucher (che non potranno più essere acquistati dai tabaccai). Per l’utilizzo dei voucher è preventivamente necessario effettuare l’acquisto del loro controvalore, attraverso il pagamento a mezzo F24. In particolare sono stati istituiti due codici versamento differenti per il finanziamento del libretto di famiglia (codice LIFA) e per i voucher utilizzabili da imprese e professionisti (codice CLOC). Il modello F24 da utilizzare non è il classico modello F24, ma il modello F24 “ELIDE” ovvero con elementi identificativi, per la cui compilazione rimandiamo all’allegata risoluzione.
Per quanto concerne invece gli aspetti di pertinenza INPS sono giunti diversi chiarimenti. In primo luogo l’Istituto specifica che il servizio di registrazione per Committenti e Prestatori sarà operativo da oggi 10/07/2017 avendo completato la piattaforma informatica. Ciò è parzialmente vero in quanto ad oggi non potranno utilizzare la piattaforma i soggetti intermediari quali i Consulenti del Lavoro. Il legale rappresentante della Società, il titolare, o il committente persona fisica in caso di libretto di famiglia dovrà preventivamente registrarsi con il PIN rilasciato dall’Istituto.
Per l’accesso ai servizi si dovrà transitare dal sito inps (www.inps.it) e successivamente ricercare nei “servizi”, il servizio “Prestazioni di lavoro occasionale”, da non confondere con il medesimo servizio messo a disposizione dall’Inps quando vigeva la precedente regolamentazione! Si aprirà una maschera dove scegliere tra “libretto di famiglia” e “contratto di prestazione occasionale”. Scegliendo il servizio si dovrà compilare una serie di maschere guidate, le quali consentiranno di registrare la prestazione e fungeranno da comunicazione preventiva (da farsi 60 minuti prima dell’inizio della prestazione). Il prestatore dovrà registrarsi nel sito ed indicare un Iban per ricevere il corrispettivo della prestazione (in mancanza l’Inps provvederà ad un assegno domiciliato pagabile negli uffici postali).
Un’importante precisazione riguarda il computo dei cinque lavoratori a tempo indeterminato, soglia oltre la quale l’azienda o il professionista non potrà accedere alle prestazioni accessorie. Il computo andrà fatto considerando anche gli apprendisti, computando i part time in proporzione all’orario effettivamente svolto e raffrontato con il tempo pieno, i lavoratori intermittenti in base all’orario svolto in ciascun semestre. Secondo l’Inps il dato coincide (se limitato ai lavoratori a tempo indeterminato) con la “Forza Aziendale” che è un’indicazione presente nelle denunce contributive telematiche che si presentano mensilmente. Inoltre il dato dovrà essere una media semestrale. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Poi si arriva al grottesco… continua la circolare specificando che il semestre “ è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale”. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
Spesso accade che l’Inps, per questioni legate ad un più facile controllo, interpreti le normative un po’ oltre la loro portata. Questo ne è un esempio tipico. Il problema è che tali interpretazioni vanno a discapito degli utilizzatori del servizio, i quali dovranno faticare non poco per capire se possono o meno utilizzare il nuovo strumento.
Per le aziende e i professionisti la misura minima del compenso sarà di 9 euro l’ora per prestazioni di almeno 4 ore. Prestazioni inferiori costeranno comunque l’equivalente di 36 euro a cui dovranno aggiungersi il 33% di contribuzione Inps, il 3.5% di assicurazione Inail, e l’1% di costi di gestione (12,38 euro orari complessivi). Naturalmente il compenso potrà essere più alto di 9 euro che rappresenta la misura oraria minima.
Chiarita anche la portata dell’agevolazione in termini di computo per i lavoratori svantaggiati (studenti fino a 25 anni di età, disoccupati, percettori di reddito di inclusione o di altre prestazione a sostegno del reddito). Questi consentono al loro utilizzatore di computare i loro compensi al 75%. In capo al prestatore di lavoro invece il computo sarà ordinario, pertanto con il limite di 2.500,00 euro per singolo utilizzatore e 5.000,00 euro complessivi per anno civile. In pratica l’agevolazione sarà per il solo utilizzatore qualora decida di rivolgersi a più soggetti prestatori svantaggiati, aumentando potenzialmente di un quarto il limite complessivo dei voucher utilizzabili per ciascun soggetto svantaggiato utilizzato.
Viene inoltre ribadito il limite, oltre a quelli già indicati, in 280 ore massime di prestazione occasionale con il medesimo prestatore nell’anno civile.
Sono disponibili nel sito la risoluzione 81/e dell’Agenzia delle Entrate, la circolare Inps 107/2017, e il facsimile del modello F24 Elide per l’acquisto dei voucher.
Lo staff dello Studio rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.