Prorogata al 30 giugno 2014 la possibilità di avvalersi della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per le aziende del Veneto

di Paolo Bergamo
07 Aprile 2014

Con accordo del 19 marzo 2014 le parti sociali e la Regione Veneto hanno inteso disciplinare il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 30 giugno 2014. La Cassa Integazione Guadagni in Deroga, è così definita in quanto è uno strumento in “deroga” alla ordinaria disciplina degli ammortizzatori sociali. In deroga in quanto sostanzialmente estende anche alle imprese di minori dimensioni, seppur temporaneamente e sulla base di specifici accordi governativi, un ammortizzatore sociale (cassa integrazione) che invece è previsto a regime per le attività di maggiori dimensioni.
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga è uno strumento a sostegno del reddito, che garantisce ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti a orario ridotto a causa della crisi, una prestazione di tipo economico. Dal punto di vista datoriale lo strumento consente di evitare i licenziamenti per temporanee riduzioni di lavoro a causa della mancanza (o riduzione) di lavori e commesse. Infatti il datore di lavoro può ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione intengrando il reddito perso dal lavoratore con una indennità a carico dell’Inps, riducendo così l’esborso per il compenso destinato al lavoratore (e quello relativo alla contribuzione) per l’orario di lavoro non prestato. Di contro il lavoratore conserva il posto di lavoro e riceve un’indennità economica a carico dell’Inps a parziale copertura della retribuzione persa.
La crisi economica, a partire dal 2009, ha colpito in maniera molto profonda anche le piccolissime aziende, intendendosi per tali quelle con organico inferiore ai 15 lavoratori dipendenti. Queste, non essendo coperte da alcun ammortizzatore sociale a regime, sarebbero state costrette a licenziare tutto o parte del loro personale dipendente con ciò creando traumatiche ripercussioni sul piano sociale, e correndo il rischio di disperdere le proprie maestranze più specializzate.
L’ultimo accordo del 19 marzo scorso consente di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 30 giugno 2014, prorogando così il precedente accordo “ponte” (siglato il 23 dicembre 2013) che ne consentiva il ricorso fino al 31 marzo 2014. Fino al 2013 la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga era stata finanziata di anno in anno, ma l’esaurimento progressivo delle risorse finanziarie ha costretto a rivedere la prassi fino ad ora seguita con proroghe più frequenti e per intervalli più brevi.
La Cassa Integrazione Guadagni in deroga si rivolge a quasi tutte le aziende escluse dalla fruizione di ammortizzatori sociali quali Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria. Fanno eccezione le aziende del credito, dello spettacolo, i datori di lavoro domestici, e i gruppi armatoriali solo per citarne alcuni. Il presupposto per l’intervento della cassa è la mancanza di lavori e/o commesse (o la loro riduzione) che comportino una sospensione dal lavoro delle maestranze (o una riduzione dell’orario di lavoro) con conseguente perdita di retribuzione da parte del lavoratore. In alcuni casi la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga è attivabile anche da aziende soggette ad altri ammortizzatori sociali qualora questi siano stati esauriti.
In caso di intervento, essa si rivolge a tutti i tipi di lavoratori subordinati, anche se apprendisti, con la sola eslusione dei dirigenti e di altre figure non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. È importante che il lavoratore abbia almeno 90 giorni di anzianità aziendale.
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga si attiva attraverso una procedura che prevede una comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Solo su specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali è richiesta anche una consultazione in sede aziendale. Inoltre seguirà una domanda di tipo amministrativo volta ad ottenerne la relativa autorizzazione. Considerando che questi aspetti saranno curati direttamente dallo Studio non ci dilunghiamo in ulteriori spiegazioni.
La durata dell’ammortizzatore in deroga non può eccedere normalmente i 180 giorni lavorativi di intervento, estendibili a 220 giorni lavorativi in determinati casi. Considerato che nel 2014 l’amortizzatore è finanziato fino al 30 giugno 2014 è evidente che questo limite non potrà mai essere raggiunto. Il contatore delle giornate è in capo all’azienda, questo significa che 1 lavoratore sospeso per 1 giorno, consuma 1 giornata di cassa integrazione, da sottrarre dal totale dei giorni disponibili.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga è pagato direttamente dall’Inps al lavoratore, non essendo prevista l’anticipazione da parte del datore di lavoro. Questo comporta mediamente tempi piuttosto lunghi di pagamento in quanto:
1) l’azienda predispone la domanda di autorizzazione entro 20 giorni dall’inzio della sospensione;
2) la Regione conosce l’entità delle sospensioni mensili entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
3) la Regione autorizza la concessione della cassa integrazione guadagni con decreto, verificata la sussistenza delle risorse a tal scopo destinate, ed in base all’effettivo “tiraggio” delle sospensioni come da comunicazione mensile delle aziende;
4) l’azienda procede a comunicare telematicamente i dati retributivi dei lavoratori interessati dalla cassa integrazione guadagni solo una volta ricevuta l’autorizzazione da parte della Regione;
5) l’Inps, ottenuto il via libera da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, effettua i pagamenti in favore dei lavoratori, sulla base dei dati ricevuti dai datori di lavoro incrociati con quelli che arrivano dalla Regione.

La retribuzione persa che viene integrata dall’Inps è quella relativa alle ore non lavorate fra le zero ore e l’orario contrattuale di lavoro (normalmente 40 ore). In caso di lavoro part time ovviamente si integra la retribuzione persa relativa alle ore non lavorate fino al limite settimanale di lavoro concordato. L’indennità riconosciuta dall’Inps è pari all’80% della retribuzione, ma operando un massimale di legge, di fatto l’importo è conseguentemente molto basso, tale da consentire circa una retribuzione di 700/800 euro mensili per un mese di intera sospensione dal lavoro. A ciò si aggiungeranno gli eventuali assegni per il nucleo famigliare se spettanti, che matureranno come in caso di normale prestazione lavorativa. Da un punto di vista pensionistico il lavoratore non subisce alcun pregiudizio e ciò in quanto la contribuzione persa viene comunque accreditata direttamente dall’Inps (contribuzione figurativa).

Le vicende legate alla cassa integrazione guadagni in deroga sono legate più in generale all’acutizzarsi della crisi economica mondiale a far data dalla fine del 2008. L’istituto si è rivelato uno strumento indispensabile di politica economica e sociale volto al mantenimento dei livelli occupazionali e come strumento di aiuto alle imprese in difficoltà. Proprio l’evidenza di questa necessarietà ha indotto più di qualche governo a pensare ad una riforma degli ammortizzatori sociale volto  alla loro universalizzazione, soprattutto considerando che in Italia la grande maggioranza dei datori di lavoro occupa meno di 15 dipendenti. In tal senso ci ha provato prima il governo Monti scrivendo la cosiddetta “riforma Fornero” con scarsissimi risultati, ora sembrerebbe volerlo fare l’esecutivo presieduto da Matteo Renzi. In ogni caso, considerato che le risorse a disposizione sono sempre più esigue, e gli ambiti di intervento molteplici, probabilmente gli intenti si scontreranno ancora una volta con l’evidenza della realtà e, nei migliore dei casi, ci troveremo a discutere di un’ulteriore proroga della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.