Rassegna fiscale del 16 gennaio 2014
di Alessandro BoattoPubblichiamo rassegna fiscale giornaliera tratta dalla rivista telematica “FISCAL FOCUS”
Mini-Imu, il Mef fornisce le istruzioni per il versamento Mini-Imu
Il Dipartimento delle Finanze ha fornito le istruzioni per il versamento dell’imposta. Vanno utilizzati i codici tributo per l’abitazione principale. Si paga dai 12 euro in su, ma occhio perché la soglia può essere derogata dal regolamento comunale. Per il pagamento, da effettuare entro il 24 gennaio, si potrà utilizzare il modello F24 o il bollettino postale.
Con il bollettino, però, non sarà possibile effettuare alcuna compensazione con eventuali altri crediti fiscali o contributivi. Per i residenti all’estero, se non è possibile pagare con l’F24, la quota Imu spettante al Comune andrà pagata con bonifico, chiedendo all’Amministrazione locale il codice Iban. Per la mini-Imu non è prevista una quota a favore dello Stato. Chi sceglie di pagare con l’F24 dovrà utilizzare la modalità telematica se è in possesso di partita Iva. Gli altri contribuenti potranno utilizzare, invece, anche il modello cartaceo. In entrambi i casi va compilata la ‘sezione Imu e altri tributi locali’.
L. De Stefani “Obbligo di pagare da 12 euro in su” in www.ilsole24ore.com
Calcolo Mini-Imu, si devono considerare l’aliquota standard e quella decisa dal Comune
Per calcolare con successo la ‘Mini-Imu’ bisogna in primis verificare se il Comune ha previsto per l’abitazione principale un’aliquota Imu superiore a quella standard (4 per mille). Poi si effettua il calcolo della base imponibile, si moltiplica la base imponibile per l’aliquota comunale, si sottraggono le detrazioni, quella standard di 200 euro e 50 euro per ciascun figlio convivente, e si procede al confronto con l’Imu a parametri standard. Sì perché per il conteggio si guarda la differenza. La Mini-Imu è infatti pari al 40% della differenza tra Imu reale e Imu standard. Rilevata la differenza tra i due valori si calcola il 40% della differenza e si ottiene l’importo da pagare. È bene considerare che la Mini-Imu non si paga per importi inferiori a 12 euro, ma il Comune può aver deliberato un limite minimo diverso. Altre verifiche da effettuare riguardano le detrazioni, gli acquisti di immobili effettuati durante l’anno e la nascita di figli.
G. Trovati “Due conteggi, si guarda alla differenza” in www.ilsole24ore.com
La rinuncia al credito di qualsiasi socio incrementa il patrimonio netto della società
La bozza di modifica all’Oic 28, in consultazione fino al 17 febbraio, prevede che la rinuncia di qualsiasi credito da parte del socio aumenta il patrimonio netto della società. In sostanza, la rinuncia non transita nel conto economico e la struttura contabile in partita doppia della società è ‘Debiti a riserve’ e non ‘Debiti a sopravvenienze’. La nuova versione del principio contabile estende la previsione a qualsiasi credito, anche commerciale, se la rinuncia del socio è motivata da ragioni di carattere finanziario. A rilevare non è la natura del credito, ma la motivazione della rinuncia da parte del socio. Nella nuova versione dell’Oic 28 è stata eliminata la parte destinata agli acconti sui dividendi perché le società non quotate non possono distribuirli. Eliminata anche la parte relativa ai conferimenti perché destinata a confluire nello specifico principio contabile che tratterà l’intera materia.
F. R. Vitali “La rinuncia al credito aumenta il patrimonio” in www.ilsole24ore.com
Archivio rapporti finanziari al primo appuntamento
Il primo appuntamento, che segnerà l’avvio ufficiale dell’anagrafe dei saldi bancari, previsto per il 31 gennaio 2014, è per la trasmissione delle informazioni riguardanti i dati del 2011. Accanto alla trasmissione dei dati 2011, gli operatori dovranno inviare anche le comunicazioni integrative e rettificative delle comunicazioni mensili e annuali riferite all’annualità 2012. Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati) è l’infrastruttura trasmissiva dedicata (nei servizi che ne prevedono lo specifico utilizzo) allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali. Dopo il primo invio dei dati relativi al nuovo adempimento, l’altra scadenza per l’invio dei dati è il 31 marzo 2014 (e riguarda i dati 2012), mentre a regime, l’invio telematico si attesterà al 20 aprile dell’anno successivo. La richiesta dell’Agenzia delle Entrate riguarda i rapporti che risultano attivi nel periodo 1° gennaio 2012/31 dicembre 2012, sulla base di quanto gli stessi operatori hanno comunicato mensilmente alla data del 30 settembre 2013. Per l’Agenzia la richiesta è effettuata “in considerazione del positivo effetto in termini di miglioramento della compliance e della qualità delle informazioni trasmesse dagli operatori”.
“Entro il 31 gennaio le rettifiche del 2012 per gli operatori che hanno ultimato l’accesso al SID” in Fiscal Focus www.fiscal-focus.info
Niente bollo per i ticket sanitari
Nessuna imposta di bollo per chi usufruisce delle prestazioni ambulatoriali erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, anche se l’importo del ticket supera i 77,47 euro. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E pubblicata ieri. Prestazioni sanitarie a imposta zero – Come precisato dalla risoluzione, infatti, il pagamento del ticket, che il cittadino versa per ottenere l’assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l’esenzione dal bollo (art. 9 della Tabella B del D.P.R. n. 642/1972).
“Comunicato n. 6 del 15 gennaio 2014” in www.agenziaentrate.gov.it