15 novembre: ultimo giorno per la rivalutazione dei terreni

di Alessandro Boatto
03 Novembre 2021

Anche quest’anno è possibile procedere alla rivalutazione dei terreni di cui si è proprietari, versando un’imposta sostituiva pari all’11%, invece che tassare la plusvalenza cumulandola con gli altri redditi ricevuti nel corso dell’anno di imposta.

Qualora ci dovessimo trovare a vendere un terreno e ci stessimo preoccupando dell’eventuale tassazione a seguito della stessa, è necessario distinguere prima di ogni altra cosa la tipologia dello stesso:

  • in caso di terreno agricolo, la cessione produce una plusvalenza in capo al venditore solo quando l’immobile è stato acquistato da meno di cinque anni, eccezion fatta per i terreni ricevuti per successione per i quali l’eventuale plusvalenza non viene mai tassata e per i terreni ricevuti per donazione per i quali viene tassata solo nel caso in cui il donante (quindi non l’attuale proprietario ma colui che a lui ha donato) la possedesse da meno di cinque anni;
  • in caso di terreno a suscettibile capacità edificatoria, la cessione genera in qualsiasi momento plusvalenza, indipendentemente dalla provenienza del terreno.

L’agevolazione in esame prevede la possibilità di rideterminare il valore dei terreni così da ridurre o azzerare l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione. La rideterminazione consente, infatti, di sostituire al costo storico il valore derivante dalla perizia.

Possono beneficiare della rivalutazione esclusivamente tre categorie di soggetti: le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate e gli enti non commerciali. Restano, quindi, esclusi coloro che detengono i beni nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

La rideterminazione del valore del terreno si realizza essenzialmente in due fasi: la prima prevede la redazione della perizia giurata di stima da parte di un tecnico abilitato; la seconda consiste nel versamento dell’imposta sostitutiva pari all’11% e va applicata al valore risultante dalla perizia (non sul maggior valore del bene).

Eccezionalmente rispetto agli anni precedenti (solitamente la scadenza era il 30 giugno), quest’anno l’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore dei terreni posseduti al 1° gennaio 2021 può essere versata entro il 15 novembre ed entro la stessa data va redatta la perizia giurata.

Il versamento va effettuato tramite modello F24, indicando come anno di riferimento il 2021 ed utilizzando il codice tributo 8056. In alternativa al versamento in un’unica soluzione può essere effettuato un versamento in massimo tre rate, ciascuna maggiorata degli interessi del 3% annui: la prima rata va sempre versata entro il 15 novembre 2021, la seconda entro il 15 novembre 2022 per finire con l’ultima entro il 15 novembre 2023.

Si evidenzia che l’agenzia delle Entrate, con la circolare 1 del 22 gennaio 2021, ha precisato che, anche nel caso in cui il terreno sia stato oggetto di perizia asseverata con lo scopo di attuare la rideterminazione del valore, tale valore non determina alcun vincolo nella successiva vendita.

Infine, si precisa che, oggetto di rivalutazione, oltre ai terreni, sono anche le partecipazioni in società non quotate per le quali il procedimento è identico a quello sopra descritto (il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva è 8055).

Qualora aveste bisogno di aiuto su questi temi, lo Studio è a Vostra disposizione.