Attenzione all’utilizzo di crediti in F24!

di Roberta Pavanello
15 Luglio 2024

Dal 1° luglio 2024 i modelli F24 che evidenziano crediti di qualsiasi natura devono essere trasmessi e pagati esclusivamente attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, non si possono più presentare in banca attraverso il canale di remote banking.

Obbligatorio l’utilizzo dei servizi Entratel o Fisconline

La compensazione dei crediti deve essere effettuata esclusivamente attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio Entratel tramite intermediari, come il nostro studio, oppure direttamente dal contribuente tramite il sistema Fisconline.

La novità rispetto al passato?

Fino ad ora questo obbligo riguardava solo i crediti erariali (tasse, IVA, ecc.), mentre oggi vengono ricompresi anche i crediti previdenziali e assicurativi: anche in presenza di crediti verso INPS e INAIL è obbligatorio avvalersi dei sistemi telematici.

La compensazione di questi crediti INPS e INAIL sarà possibile solo dopo la presentazione delle denunce telematiche o delle dichiarazioni dei redditi, per consentire all’Agenzia delle Entrate un controllo preventivo. La data di decorrenza per la presentazione dei modelli F24 con crediti sarà stabilita da un accordo ancora da emanare tra l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL.

Ma un credito si può sempre compensare?

Il contribuente deve innanzitutto verificare presso l’Agenzia Entrate Riscossione la propria situazione: se risultano debiti

  • erariali (tasse, IVA, imposta di registro, ecc.),
  • il cui termine di versamento è scaduto,
  • per i quali non risulta alcuna sospensione o rateazione in corso,
  • per un importo superiore a 100.000 euro,

NON può effettuare compensazioni di crediti erariali (tasse, IVA, imposta di registro, ecc.), o relativi ai bonus edilizi o di altra natura agevolativa. Nel caso in cui si tratti di crediti verso INPS e INAIL, la compensazione invece è sempre permessa.

Debiti superiori a 1.500 euro

Se esistono debiti erariali inferiori a 100.000 euro, ma superiori a 1.500 euro, rimane in vigore il divieto di compensazione già vigente precedentemente: non si possono compensare crediti erariali (solo erariali, diversamente dal divieto per il limite dei 100.000) fino a concorrenza dell’importo del debito iscritto a ruolo per imposte erariali.

La norma è complessa, ma lo studio è come sempre a disposizione per ogni chiarimento.