Bollo addebitato al cliente? Per l’Agenzia è un ricavo da tassare
di Alessandro Boatto
Le posizioni ambigue dall’Agenzia delle Entrate non sono certo una novità e la recentissima, in riferimento all’imposta di bollo sulle fatture emesse dai contribuenti forfettari, entra di diritto tra queste.
La prima cosa che mi è venuta in mente leggendo l’ultima fatica dei tecnici dell’Agenzia, è stata (parafrasando Checco Zalone in uno dei suoi splendidi film): ma sono del mestiere questi?
Perché al di là delle interpretazioni che, nel bene e nel male fanno sempre più parte della materia fiscale, stavolta si è andati a toccare alcuni capisaldi della contabilità, molto cari a chi, come me, prima di tutto è stato un “ragioniere”.
Ma vediamo nel dettaglio, cosa è successo.
Lo scorso 12 agosto, rispondendo ad un interpello relativo alle fatture dei contribuenti in regime forfettario, l’Agenzia sostiene che l’imposta di bollo addebitata al cliente (obbligatoria per le fatture superiori a 77,47 euro) concorre a formare reddito imponibile del contribuente forfetario e pertanto va assoggettata ad imposta.
Quindi, colori i quali non hanno addebitato l’importo ai clienti, non si devono preoccupare.
Ma tutti i contribuenti che hanno addebitato l’importo in fattura, devono includerlo tra i ricavi.
Premesso che l’impatto fiscale della cosa è piuttosto limitato (salvo il caso in cui un contribuente non emetta un numero elevatissimo di fatture), è necessario provare a guardare più in là della singola fattispecie e capire che effetti può avere una simile interpretazione.
Sorvoliamo sul fatto che l’Agenzia non basi questa interpretazione su alcun riferimento normativo (anche perché non ce ne sono!) e richiami solamente un’altra interpretazione in materia di fondi perduti, e allarghiamo il campo.
Pensiamo a tutte quelle situazioni in cui vengono riaddebitate al cliente le spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.
L’Agenzia ci sta per caso dicendo che anche queste concorrono a fare ricavo?
Se è così, prepariamoci ad aggiornare tutti i libri di scuola.
Ma c’è un altro aspetto, forse più sottile, ma altrettanto strano, all’interno di questa risposta dell’Agenzia.
Ed è legato al comportamento del soggetto che emette la fattura.
Perché il problema sembra porsi solo se quest’ultimo addebita l’imposta di bollo al cliente.
Il concetto sottostante, utilizzato per formulare la risposta, sembra il seguente.
Il contribuente sostiene il costo d’acquisto dell’imposta di bollo.
Se la riaddebita al cliente, questo costituirà un ricavo.
Viceversa, rimane solo il costo.
Peccato che il contribuente in questione sia un forfettario e che, tenuto conto delle sue modalità di determinazione del reddito, il costo sostenuto per l’imposta di bollo non incida in alcun modo nella determinazione del suo reddito imponibile.
O forse da domani i forfait potranno dedurre tale costo?
In questo caso, oltre ad aggiornare i libri di scuola, l’Agenzia con una semplice risposta ad un interpello, sta riscrivendo anche la disciplina del regime forfetario.
Chapeau!