Bonus pubblicità 2021

di Alessandro Boatto
05 Febbraio 2021

La disciplina del c.d. “bonus pubblicità” ha subito importanti modifiche nel corso degli ultimi mesi, scaturite dall’esigenza di contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali.
Le modifiche, inizialmente limitate al solo anno d’imposta 2020, hanno introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta, prevedendo la determinazione dello stesso nella misura unica del 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio 2020, anziché nel limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all’esercizio precedente.

Successivamente, al fine di rafforzare tale strumento rendendolo maggiormente “idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese”, è stata modificata la percentuale dell’importo dell’investimento pubblicitario agevolabile, innalzandola dal 30 al 50% .

Infine, la legge di Bilancio 2021, ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità mantenendo la misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
La novità riguarda le spese ammissibili: per gli anni 2021 e 2022 il bonus è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale ma non è più riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche.

È opportuno sottolineare che la modifica sulle modalità di calcolo dell’agevolazione apportata dai decreti del 2020 e riconfermata dalla legge di bilancio 2021, consente anche alle società costituite nel 2021 o che nell’esercizio 2020 non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario, di beneficiare del credito d’imposta.

La comunicazione telematica di accesso al beneficio per l’anno 2021 dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2021.

Le spese agevolabili

Le spese ammissibili sono relative agli investimenti in pubblicità esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017

Per gli 2021 e 2022 sono stati pertanto esclusi dalle spese agevolabili gli investimenti in pubblicità effettuati nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, ammessi invece fino all’anno 2020.

Continuano a rimanere fuori dall’ambito applicativo dell’agevolazione le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Le modalità di riconoscimento del bonus

Non sono modificate le modalità di accesso all’agevolazione, vale a dire:
● trasmissione di apposita istanza prenotativa mediante i servizi resi disponibili dall’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2021 (ad oggi il servizio non è ancora disponibile).
L’istanza dovrà contenere i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2021;
● all’istanza non dovrà essere allegato alcun documento;
● entro il 31 gennaio 2022 dovrà essere trasmessa telematicamente la dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti quantificati nell’istanza prenotativa.

L’utilizzo del bonus pubblicità

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.