Credito d’imposta per i canoni di locazione
di Alessandro BoattoIl DL “Rilancio” ha modificato, ampliandolo, il credito d’imposta già introdotto dall’art. 65 DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”).
a chi spetta?
– esercenti attività d’impresa arte e professione con ricavi o compensi non superiori ad euro 5 milioni di euro (riferimento periodo d’imposta 2019) – strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi
a quali condizioni?
– per la generalità delle attività economiche
diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% mesi di marzo – aprile e maggio 2020 (separatamente considerati) rispetto a marzo – aprile e maggio 2019.
– per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali
diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% mesi di aprile – maggio e giugno 2020 (separatamente considerati) rispetto a aprile – maggio e giugno 2019.
in quale misura spetta?
– 60% canoni di locazione immobile ad uso non abitativo destinato all’attività
– 60% canone leasing immobile ad uso non abitativo destinato all’attività
– 30% canone di affitto di azienda e contratti di servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno 1 immobile
quando si può utilizzare?
successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni di ciascun mese considerato
è tassabile?
no, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP
attenzione!
chi ha usufruito del credito d’imposta previsto nella stessa misura dal precedente decreto CURA ITALIA (utilizzabile dal 25/03/2020 solo per immobili categoria C1) non può usufruire del credito d’imposta in esame.
esemplifichiamo!!
canone di locazione mese di marzo 2020 euro 500 pagato il 12/04/2020
credito d’imposta = euro 300 (€ 500 x 60%) compensabile dal 13/04/2020 in F24
N.B. se alla data odierna si è già usufruito del credito d’imposta previsto dal Decreto CURA ITALIA, per il mese di marzo non si può usufruire del credito d’imposta previsto dal Decreto RILANCIO per lo stesso mese di marzo. Si potrà usufruire del nuovo credito d’imposta sui canoni dei mesi successivi.