Detrazione 110% riqualificazione energetica

di Alessandro Boatto
22 Maggio 2020

Il Decreto Rilancio ha previsto una detrazione del 110% delle spese sostenute per lavori di riqualificazione energetica.  

Decorrenza
Spese documentate (quindi direi fatturate) dal 01.07.2020 al 31.12.2021.

Destinatari
Condomini e persone fisiche fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
Con riferimento alle persone fisiche il bonus si applica anche su edifici unifamiliari se adibiti ad abitazione principale.

Principali interventi agevolati
Per far scattare la detrazione è necessario che si realizzi almeno uno di questi interventi “trainanti”:

  1. isolamento termico (cosiddetto “cappotto”) su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  2. installazione caldaie a pompe di calore o a condensazione (almeno classe A) comprese le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;
  3. lavori di adeguamento antisismico.

Altri interventi agevolati
Questi interventi godono della detrazione ma solo se realizzati con uno di quelli “trainanti”:
1) montaggio di impianti solari fotovoltaici;
2) montaggio di accumulatori di energia collegati agli impianti solari fotovoltaici;
3) interventi previsti dal vecchio “ecobonus” (art. 14 DL 63/2013);
4) realizzazione colonnine per la cariche di batterie elettriche.

Limiti di spesa
– isolamento termico: € 60.000 moltiplicato per il numero di unità abitative;
– caldaie: € 30.000 moltiplicato per il numero di unità abitative.

N.B. Condizione necessaria per accedere al bonus è il miglioramento di due classi energetiche Ape (esclusi abitazioni già classificate A3 o A4).

Utilizzo della detrazione
La detrazione può essere fruita in 5 anni a quote costanti oppure ceduta al fornitore nel limite massimo del corrispettivo dovuto. 
Quest’ultimo lo può trasformare in credito d’imposta con successiva facoltà di cessione ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito). Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.