Distacco di personale: le nuove regole IVA in vigore dal 2025
di Matteo Santin
A partire dal 1° gennaio 2025, è cambiato il trattamento IVA applicabile alle operazioni di distacco o prestito di personale.
Con l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della legge 67/1988, ad opera dell’art. 16-ter del D.L. 131/2024 (convertito nella legge 166/2024), anche il mero rimborso del costo del lavoratore diventa imponibile ai fini IVA, se pattuito come corrispettivo tra le parti.
Cosa cambia concretamente?
Fino al 2024, il distacco di personale era fuori campo IVA se il soggetto distaccante riceveva unicamente il rimborso del costo sostenuto. Dal 2025, invece:
- tutte le operazioni di distacco verso corrispettivo (anche pari al solo costo) sono soggette a IVA, se effettuate da un soggetto passivo (impresa, professionista, ente commerciale);
- l’importo ricevuto, a prescindere dalla sua entità, costituisce base imponibile;
- è irrilevante la presenza o meno di un margine di guadagno o di lucro.
Quando il distacco è imponibile IVA?
L’operazione è rilevante ai fini IVA quando:
- Soggetto distaccante: è un soggetto passivo IVA (impresa, libero professionista, ente che esercita attività d’impresa o lavoro autonomo).
- Corrispettivo pattuito: è previsto un pagamento per il distacco, anche se pari al solo costo del personale (retribuzione, contributi, ecc.).
- Rapporto sinallagmatico: il pagamento è condizione per l’effettuazione del distacco (esiste quindi uno scambio a titolo oneroso).
In presenza di questi elementi, il distacco rientra tra le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972, ed è soggetto a IVA con aliquota ordinaria.
Quando il distacco resta fuori campo IVA?
L’operazione non è soggetta a IVA nei seguenti casi:
- il distacco è effettuato a titolo gratuito, senza alcun rimborso;
- è assente il requisito soggettivo (es. enti non commerciali operanti solo in ambito istituzionale);
- distacco tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA (art. 70-quinquies del DPR 633/1972);
- situazioni di codatorialità all’interno di contratti di rete, ove non vi sia uno scambio economico, ma solo una ripartizione interna di costi.
Obblighi di fatturazione
L’impresa o il soggetto distaccante deve emettere fattura con IVA sul totale pattuito, che include:
- eventuali acconti o anticipi;
- importi forfettari o predeterminati;
- qualsiasi somma legata al distacco, anche se definita come ‘rimborso’.
Applicazione temporale
Le nuove regole si applicano ai contratti di distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Per i contratti antecedenti, continua ad applicarsi la disciplina previgente, salvo accertamenti già definitivi.