Ecco a voi il tanto atteso “Decreto Sostegni”

di Alessandro Boatto
26 Marzo 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Sostegni”, recante nuove misure urgenti di sostegno economico, connesse all’emergenza Covid-19.
Di seguito riepiloghiamo le disposizioni di principale interesse.

Contributo a fondo perduto

Buone notizie per i soggetti esercenti attività d’impresa e professione, che abbiano conseguito nell’anno 2019 ricavi inferiori a 10 milioni di euro.
È infatti in arrivo un contributo a fondo perduto per tutti coloro abbiano registrato una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 superiore al 30 percento.

Ancora meglio è andata ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per questi, infatti, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato.
Se vi state chiedendo a quanto ammonta l’eventuale tesoretto spettante, sarà sufficiente applicare le seguenti percentuali sulla differenza di fatturato medio mensile: sessanta percento per i soggetti con ricavi non superiori a 100 mila euro, cinquanta percento per i soggetti con ricavi da 100 mila euro e fino a 400 mila euro, quaranta percento per i soggetti con ricavi da 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, trenta percento per i soggetti con ricavi da 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro e infine venti percento per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
E se da questo calcolo dovesse risultare un importo con meno di 4 cifre, sappiate che in ogni caso viene garantito un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Non esageriamo però: l’importo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Ultimo particolare: se proprio non voleste ricevere questo denaro sul vostro conto corrente, potrete sempre decidere di trasformarlo in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e dello sport
Oltre al piano vaccinale, che lascia intravedere la luce in fondo al tunnel per tutti i lavoratori del mondo del turismo, dello sport e dello spettacolo, arriva un’ulteriore nota positiva.
È previsto, infatti, il riconoscimento di un’indennità pari a 2.400 euro rivolta ai lavoratori che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Ai soggetti che abbiano già beneficiato della medesima indennità prevista dal Decreto Ristori, l’importo spettante sarà erogato automaticamente dall’INPS; per tutti gli altri soggetti, invece, la domanda dovrà essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021, tramite il modello messo a disposizione dall’istituto.
Tali categorie di lavoratori, per poter accedere al beneficio, non dovranno essere titolari di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente) né di pensione, al momento della presentazione della domanda.
Lo stesso beneficio è riconosciuto agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Anche in favore dei collaboratori sportivi sarà erogata, dalla Società Sport e Salute spa, un’indennità, il cui ammontare sarà determinato sulla base dei compensi relativi all’anno di imposta 2019.
Nulla è riconosciuto a coloro percepiscano altro reddito da lavoro e reddito di cittadinanza.

Trattamenti di integrazione salariale
Nuovi aiuti giungono in materia di trattamenti di integrazione salariale per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gli stessi, infatti, possono ricorrere per i propri dipendenti alla cassa integrazione ordinaria (rivolta ad aziende del settore industria/edilizia) fino a 13 settimane da usufruire nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021 e all’assegno ordinario o alla cassa integrazione in deroga (per aziende del settore terziario, commercio, artigianato e altre attività) fino a 28 settimane, da usufruire nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021.
Buone notizie, inoltre, per i neoassunti dal 1 gennaio 2021 ancora in forza al 23 marzo.
Anche quest’ultimi, infatti, possono ora accedere alla cassa integrazione ma solo dal 1 aprile 2021.

Proroga del periodo di sospensione delle attività di riscossione e annullamento dei carichi
Ci aspetta ancora qualche notte di sonni tranquilli.
L’agente della riscossione proroga le sue vacanze fino al 30 aprile 2021.
E le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nel 2020 potranno essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre quelle del 2021 sarà possibile versarle entro il 30 novembre.
Di dubbia efficacia sembra invece la norma relativa all’annullamento dei carichi.
Vengono, infatti, cancellati automaticamente i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) ai soggetti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Appare purtroppo molto ristretta la cerchia dei possibili beneficiari.

Nuova definizione agevolata
L’articolo 5 del DL Sostegno stabilisce la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute per tributi e contributi previdenziali sospesi a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018 elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non notificate a causa della sospensione delle attività di notifica degli atti di riscossione e anche quelle che verranno predisposte entro il 31 dicembre 2021.

Freniamo subito i facili entusiasmi però.

Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 e aver subito una diminuzione del volume d’affari superiore al 30 percento dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Se rientrate in questa platea di (s)fortunati, avrete come premio un abbattimento di tutte le sanzioni e somme aggiuntive su avvisi bonari relativi ad imposte dirette e indirette.
Cosa dovete fare allora?
Assolutamente niente.

L’Agenzia delle Entrate farà tutto da sola (anche se sul punto sorgono spontanee delle perplessità) e invierà ai contribuenti una proposta di definizione agevolata, senza applicazioni di sanzioni e somme aggiuntive.
Attenzione però: in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, l’ammirevole agevolazione decade e si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Riduzione canone Rai e bollette elettriche
Novità per quanto riguarda l’importo del canone Rai e delle bollette delle utenze elettriche non domestiche.
È prevista infatti una riduzione del 30 percento sull’importo del canone Rai dovuto per il 2021 per alcuni fortunati, in particolare per le strutture ricettive e per i locali pubblici o aperti al pubblico che esercitano attività di somministrazione e consumo di bevande.

Siete tra questi soggetti e avete già versato il canone suddetto per il 2021?
Non vi dovete preoccupare: quanto versato in eccesso vi verrà restituito sotto forma di credito d’imposta non tassabile.

Inoltre, per coloro che usufruiscono di un’utenza elettrica non domestica, ci sarà una sorpresa nelle bollette relative ai mesi di aprile, maggio e giugno: sono stati infatti stanziati 600 milioni di euro al fine di ridurre l’importo delle voci di “trasporto e gestione del contatore” e degli “oneri generali di sistema” sulle utenze dell’energia elettrica diverse dagli usi domestici.

Occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi
L’avvicinarsi della bella stagione porta con sé il piacere di stare all’aria aperta.
Deve essere stato questo a suggerire al legislatore di prorogare l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (cd. “Canone Unico”), per bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc., dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Ma le novità non sono finite: vengono, infatti, prorogate dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, le misure di semplificazione vigenti a sostegno dei pubblici esercizi relative alle richieste di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse, compresa la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività di pubblico esercizio (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, eccetera).  Ora che conosciamo le misure principali del decreto, non rilassiamoci però.

Il parlamento potrebbe inserire importanti modifiche.
State sintonizzati!