Edilizia: la verifica della congruità della manodopera

di Alessandro Boatto
03 Giugno 2022

Una delle norme recentemente introdotte al fine di combattere il lavoro nero nel settore edile, è quella riguardante la verifica della cosiddetta “congruità della manodopera” nel cantiere.

Tale verifica è obbligatoria per i cantieri denunciati alla Cassa Edile a partire dallo scorso novembre, per opere dal valore complessivo superiore a 70mila euro.

Sull’argomento però sono presenti tutt’oggi alcune zone d’ombra sulle quali proviamo a fare un po’ di luce.

Innanzitutto, sottolineiamo che per i «lavori edili» privati, la “congruità” deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (e non per gli acconti), previa presentazione da parte dell’impresa affidataria al committente dell’«attestazione di congruità» dell’opera complessiva, detto anche “Durc di congruità”.

Ma quando, nello specifico, è necessaria questa attestazione?

Il controllo della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento è, infatti, obbligatorio solo se si verificano contemporaneamente tutte queste condizioni:

  • deve trattarsi di «lavori edili», pubblici o privati, dell’allegato X al decreto legislativo n. 81/2008, da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi.
    Per i lavori privati l’obbligo scatta solo se le «opere» (edili e non edili) dell’intervento sono di valore «complessivo» pari o superiore a 70mila euro ma, in ogni caso, la congruità riguarda solo i «lavori edili», con la conseguenza che le opere non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile, ma esclusivamente ai fini del calcolo dei 70mila euro;
  • la «denuncia di inizio lavori» deve essere stata inviata alla Cassa edile territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Definiti quindi i casi in cui è necessaria l’attestazione ed il momento in cui sarà da esibirla, non ci resta che capire come ottenere il rilascio di questo documento e che conseguenze possono sorgere nel caso in cui lo stesso non dovesse essere concesso.

Il “Durc di congruità” è rilasciato dalla Cassa edile territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta dell’impresa affidataria.

Se, per qualche motivo, non è possibile attestare la congruità, la Cassa edile evidenzia all’impresa le difformità riscontrate, invitandola a «regolarizzare» la posizione entro 15 giorni.

Come?

Versando la «differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità».

In alternativa, l’impresa può dimostrare la congruità esibendo alla Cassa edile la documentazione idonea ad attestare costi non registrati ma utili al raggiungimento delle percentuali richieste.

Decorsi inutilmente i 15 giorni, senza la regolarizzazione, scatterà l’«esito negativo della verifica di congruità» riferita alla singola opera, pubblica o privata, con le seguenti conseguenze:

  • iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari;
  • riflessi sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line.

Inoltre, ma sul punto si attendono chiarimenti, sembrerebbe che la mancanza della congruità possa riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa in materia di detrazioni fiscali.

Scendendo nel pratico però, c’è una situazione operativa che rende pericolosa e complicata la disciplina.

Ed è il caso in cui l’impresa affidataria si avvalga di sub-appaltatori.

In questa circostanza, infatti, non sarà sufficiente per l’impresa denunciare le proprie ore di manodopera impiegate nello specifico cantiere ma dovrà monitorare che lo stesso adempimento sia svolto da tutti i sub-appaltatori.

Diversamente sarà quasi impossibile rispettare le percentuali di congruità richieste.

Ma c’è un altro adempimento che riguarda questo settore e le opere di importo complessivo superiore ad € 70.000 se collegate a bonus edilizi (superbonus, bonus facciate, ecc.)

Dal 28 maggio, infatti, è obbligatoria l’indicazione, nelle fatture emesse e nei contratti stipulati, dell’applicazione dei CCNL del settore edile.

L’obbligo ovviamente non riguarda le imprese che hanno lavoratori dipendenti, ma in questo caso potrebbe essere opportuno evidenziare comunque tale situazione sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture.

Attenzione che anche in questo caso gli obblighi riguardano solo i lavori edili.

Nel caso, per esempio, di una ristrutturazione con importo totale dei lavori per euro 80mila, di cui 50mila di opere murarie e i restanti 30mila per serramenti e idraulica, l’obbligo scatta perché il totale dei lavori supera la soglia stabilita, ma riguarderà esclusivamente chi effettua i lavori edili.

Alessandro Boatto