Emissione di voucher regalo: trattamento IVA e imposte dirette
di Susanna Amadio
Quando è l’impresa ad EMETTERE voucher regalo (gift card, buoni acquisto ecc.), non a comprarli da altri.
Tipologie di voucher rilevanti ai fini IVA
Si considerano buoni-corrispettivo gli strumenti che devono essere accettati come corrispettivo (totale o parziale) per beni o servizi e che indicano i beni/servizi acquistabili o i potenziali fornitori.
Distinzione principale:
- Buono monouso: al momento dell’emissione sono già noti luogo di tassazione, natura dell’operazione e aliquota IVA. Ogni trasferimento del buono (compresa l’emissione) è già cessione/prestazione.
- Buono multiuso: al momento dell’emissione non è noto il trattamento IVA finale (es. gift card spendibile su beni a aliquote diverse). L’IVA sorge solo al momento dell’utilizzo.
- Esistono inoltre i voucher “sconto”/promozionali, che non sono buoni-corrispettivo ma semplici coupon che danno diritto a uno sconto sul prezzo.
Voucher regalo venduti (gift card, cofanetti, ecc.)
Trattamento IVA
a) Voucher monouso
Esempio: buono da 50 € per un determinato servizio (es. trattamento X in Spa Y, IVA 22%).
- Emissione/vendita: è già la prestazione ai fini IVA. Si emette documento commerciale/fattura con IVA come per la vendita diretta del servizio. L’IVA si calcola sul corrispettivo (es. imponibile 50/1,22, IVA 22% sull’imponibile).
- Riscatto: quando il cliente utilizza il buono, non si genera nuova IVA, perché si sta solo eseguendo una prestazione già tassata all’emissione.
b) Voucher multiuso
Esempio: gift card da 50 € spendibile in tutto il negozio (prodotti a 4%, 10%, 22%).
- Emissione/vendita: l’incasso di 50 € non è soggetto a IVA (trasferimento del buono fuori campo IVA). In fattura/registro corrispettivi l’importo è indicato come fuori campo IVA (art. 6-quater DPR 633/72).
- Riscatto: quando il cliente usa il voucher, nasce l’IVA in base a ciò che viene effettivamente acquistato (aliquota 4/10/22 ecc.). Il documento fiscale espone la base imponibile pagata in voucher, con le aliquote dovute sui singoli beni.
- Voucher multiuso non utilizzati (scaduti): non sorgono obblighi IVA ulteriori, perché la prestazione non viene mai effettuata. Il tema è solo civilistico/fiscale ai fini del reddito.
Trattamento ai fini delle imposte dirette (reddito d’impresa)
Si applica il principio di competenza dell’art. 109 TUIR: i ricavi sono tassati quando maturano economicamente.
Voucher monouso:
- Civilisticamente si rileva un debito/risconto passivo all’emissione, che si trasferisce a ricavo quando il servizio è erogato o il buono scade.
- Fiscalmente il ricavo concorre al reddito nell’esercizio di competenza, in coerenza con la prestazione resa o con la scadenza del buono, anche se l’IVA è già stata assolta all’emissione.
Voucher multiuso:
- All’emissione: si rileva normalmente un debito verso clienti/anticipi, senza ricavo imponibile.
- Al momento dell’utilizzo: nasce il ricavo di vendita, tassato secondo le regole ordinarie; contestualmente si liquida l’IVA sulle operazioni effettuate.
- Buoni scaduti: il debito residuo viene stornato e rilevato come ricavo/sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui si chiude il credito verso il cliente.
Voucher regalo gratuiti (emessi a titolo promozionale)
Voucher gratuiti come buoni-corrispettivo (diritto a bene/servizio gratuito)
Se il voucher dà diritto a un bene/servizio gratuito (es. taglio omaggio, cena gratuita):
- ai fini IVA il momento rilevante è quando il bene/servizio viene effettivamente erogato;
- se si tratta di beni/servizi dell’attività per i quali l’IVA sugli acquisti è stata detratta, la cessione gratuita è normalmente soggetta alle regole degli omaggi (può generare obbligo IVA salvo le ipotesi di modico valore);
- ai fini delle imposte dirette, il costo dei beni/servizi forniti gratuitamente è in genere spesa di rappresentanza o di pubblicità, deducibile nei limiti e alle condizioni dell’art. 108 TUIR e del DM 19.11.2008.
Voucher come buoni sconto
Se il voucher consiste in uno sconto (es. “–20% sul prossimo acquisto”, “–10 € sulla prossima spesa”):
- non si tratta di buoni-corrispettivo ma di semplici coupon di sconto;
- non c’è IVA né all’emissione né alla consegna del voucher;
- quando il cliente lo utilizza, la base imponibile IVA è il prezzo al netto dello sconto;
- ai fini delle imposte dirette, l’effetto è un minor ricavo o un costo promozionale deducibile (spese di pubblicità/rappresentanza) a seconda di come è impostata la contabilità.
Schema riassuntivo
Voucher monouso venduto:
- IVA: dovuta all’emissione (è già cessione/prestazione); il riscatto non genera nuova IVA.
- Imposte dirette: ricavo tassato nell’esercizio di competenza (prestazione resa o buono scaduto).
Voucher multiuso venduto:
- IVA: non dovuta all’emissione (fuori campo); dovuta al momento dell’utilizzo, in base ai beni/servizi acquistati; nessuna IVA per i buoni scaduti.
- Imposte dirette: ricavo tassato quando il buono viene utilizzato; i buoni scaduti generano ricavo/sopravvenienza attiva.
Voucher gratuito che dà diritto a bene/servizio:
- IVA: si valuta al momento dell’erogazione del bene/servizio, con le regole degli omaggi (in funzione di detraibilità dell’IVA a monte e modico valore).
- Imposte dirette: costo deducibile come spesa di rappresentanza/pubblicità nei limiti dell’art. 108 TUIR.
Voucher sconto:
- IVA: nessuna IVA sul voucher; la base imponibile si riduce al momento della vendita scontata.
- Imposte dirette: minor ricavo o costo di promozione deducibile (spese di pubblicità/rappresentanza).