Estesa la possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio

di Giulia Moretti
28 Aprile 2026

Con il Messaggio INPS n. 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti su una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per congedo.
La novità riguarda le aziende che assumono personale a termine per sostituire dipendenti in maternità, paternità o altri congedi tutelati, ampliando la possibilità di mantenere in forza il lavoratore sostituto anche dopo il rientro del dipendente assente, continuando a beneficiare dello sgravio contributivo previsto dalla normativa.

Cos’è cambiato dal 1° gennaio 2026

La modifica prevede che il contratto del lavoratore assunto in sostituzione possa essere prorogato per un ulteriore periodo di affiancamento con il lavoratore rientrato dal congedo.
L’obiettivo della norma è favorire una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro e sostenere la continuità organizzativa aziendale e il reinserimento graduale del lavoratore rientrante.
In pratica, l’azienda non è più obbligata a interrompere immediatamente il rapporto con il sostituto al rientro del titolare della posizione, ma può mantenere contemporaneamente entrambe le figure per una fase di passaggio.

Quanto può durare l’affiancamento?

Il periodo aggiuntivo di affiancamento può protrarsi fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Si tratta di un’ estensione significativa rispetto alla disciplina precedente, che consentiva l’assunzione anticipata del sostituto fino a un mese prima dell’inizio del congedo (o per un periodo maggiore se previsto dalla contrattazione collettiva), ma non contemplava la prosecuzione del rapporto dopo il rientro.

Confermato lo sgravio contributivo del 50%

Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dall’INPS riguarda la conferma del beneficio contributivo: anche per il nuovo periodo di affiancamento successivo al rientro del lavoratore sostituito, resta applicabile lo sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 4, comma 3, del Testo Unico maternità/paternità.

Chi può beneficiare dello sgravio?

L’agevolazione resta riservata ai datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti, a prescindere dal settore di appartenenza.
Il requisito dimensionale deve essere verificato al momento dell’assunzione del lavoratore sostituto.

In conclusione

La nuova disciplina introduce una maggiore flessibilità nella gestione delle sostituzioni per congedo, con vantaggi sia per i lavoratori sia per le aziende.
La possibilità di mantenere il sostituto in affiancamento dopo il rientro, beneficiando ancora dello sgravio contributivo, può rappresentare una leva importante per migliorare l’organizzazione aziendale e favorire un reinserimento più efficace del personale.