La contribuzione Enasarco 2023

di Alessandro Boatto
12 Maggio 2023

Gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio nazionale sono soggetti alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

I contributi:

  • vanno corrisposti trimestralmente;
  • devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente ancorché non pagate.

Aliquote contributive 2023 per agenti in forma individuale, Snc o Sas

L’individuazione dei contributi dovuti è differenziata a seconda della forma di esercizio dell’attività di agenzia, ovvero, se la stessa è esercita da:

  • ditta individuale / società di persone, i contributi sono determinati applicando la specifica aliquota (confermata al 17% per il 2023) nel rispetto dei minimali / massimali;
  • società di capitali, i contributi sono determinati applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali (non è previsto il rispetto del minimale / massimale).

Per il 2023 l’aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è confermata al 17%, nel rispetto dei minimali e massimali.
L’aliquota va ripartita in parti uguali tra agente e preponente.

I massimali contributivi

L’importo del massimale provvigionale 2023 è il seguente:

  • per l’agente monomandatario: € 42.435
  • per l’agente plurimandatario: € 28.290

La contribuzione massima annua è, di conseguenza:

  • per l’agente monomandatario, pari a € 7.213,95 (42.435 x 17%);
  • per l’agente plurimandatario, pari a € 4.809,30 (28.290 x 17%).

Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia sia iniziato o terminato in corso d’anno.

I minimali contributivi

L’importo del minimale contributivo 2023 è il seguente:

  • per l’agente agente monomandatario: € 950
  • per l’agente plurimandatario: € 476

Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati il:

  • principio di produttività, in base al quale il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, seppur in misura minima.
    È pertanto sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui non sono state prodotte provvigioni.
    Per i rapporti di agenzia rimasti “improduttivi” per tutto l’anno, il minimale non è dovuto.
  • principio di frazionabilità, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. In caso di inizio / cessazione del rapporto in corso d’anno, il minimale contributivo è calcolato per singolo trimestre.

Conseguentemente, l’importo minimo da versare va determinato moltiplicando detto importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia.
Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

Agenti con età pari o inferiore a 30 anni

È previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengono iscritti per la prima volta all’ENASARCO o, essendo già stati iscritti, venga conferito loro almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento del nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre 3 anni.
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione / data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età pari o inferiore a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

In particolare in caso di iscrizione / ripresa attività nel 2023 l’aliquota contributiva:

  • per il 2023 è ridotta di 6 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi dell’11%);
  • per il 2024 è ridotta di 8 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 9%);
  • per il 2025 è ridotta di 10 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 7%).

Il minimale contributivo per ciascun anno agevolato è ridotto al 50% (per il 2023 è quindi pari a € 238 in caso di agente plurimandatario e a € 475 in caso di agente monomandatario).

L’agevolazione è applicabile solo agli agenti operanti in forma individuale.

Modalità e termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, tramite:

  • il sistema Sepa Direct Debit (SDD);
  • PagoPA.

La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all’atto della liquidazione delle relative competenze.