Le agevolazioni per il lavoro sportivo anche ai forfetari

di Alessandro Boatto
21 Luglio 2023

I compensi da lavoro sportivo fino a 15.000 euro annui non sono imponibili.

Il lavoratore sportivo

La nuova disciplina del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio 2023, identifica come lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
Il decreto legislativo correttivo, in corso di esame parlamentare, dovrebbe inoltre precisare che, ai fini della qualifica di lavoratore sportivo, le citate attività devono essere svolte “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo”.
Sono considerati lavoratori sportivi anche i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli organismi sportivi, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

I possibili inquadramenti

Dal punto di vista contrattuale, l’attività di lavoro sportivo può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative.
Nell’area del dilettantismo i rapporti di lavoro si qualificano presuntivamente come collaborazioni coordinate e continuative se ricorrono alcune condizioni, ma nulla vieta alle parti di utilizzare altre forme contrattuali.
Indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, i compensi percepiti per lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
L’ampia formulazione dell’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021 porta a ricomprendere tra i soggetti beneficiari non solo i lavoratori sportivi subordinati e parasubordinati, ma anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, siano essi in contabilità semplificata o nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

I contribuenti forfetari

La tassazione dei compensi sportivi percepiti da contribuenti forfetari si rivela molto vantaggiosa, considerando che:

– i compensi fino a 15.000 euro annui non costituiscono base imponibile ai fini fiscali e, di conseguenza, non sono sottoposti a tassazione;
– i compensi eccedenti la citata soglia sono imponibili secondo le regole del regime forfetario, beneficiando quindi dell’abbattimento forfetario del coefficiente di redditività e dell’aliquota agevolata.
Si pensi al caso del contribuente forfetario che percepisce compensi di lavoro sportivo pari a 35.000 euro. Escludendo i primi 15.000 euro, il reddito è determinato applicando sui 20.000 euro di compensi restanti il coefficiente di redditività del 78%. Sul reddito di 15.600 euro, dedotti i contributi previdenziali versati, sarà calcolata l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
Sussistendone i presupposti, inoltre, sono utilizzabili anche le misure agevolative ai fini contributivo previdenziali che consistono nell’esenzione per i compensi fino a 5.000 euro e il dimezzamento della base imponibile contributiva.
Attenzione però. L’esenzione da imposizione fino all’importo di 15.000 euro annui si applica solo ai redditi derivanti da compensi sportivi.

Quindi, il contribuente forfetario che, accanto all’attività sportiva dilettantistica, svolga anche ulteriori attività professionali, o renda prestazioni non qualificabili nell’ambito del lavoro sportivo (es. verso privati), dovrà prestare attenzione nell’applicare la disciplina in commento, tenendo conto del fatto che l’esenzione non spetta su compensi estranei al lavoro sportivo.
In altre parole, se il contribuente forfetario percepisce, ad esempio, 10.000 euro a titolo di compenso per lavoro sportivo dilettantistico e 25.000 euro ad altro titolo:
– i 10.000 euro relativi al compenso sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali;
– i 25.000 euro relativi a compensi percepiti ad altro titolo vengono tassati con le regole del regime forfetario.

Esclusi i professionisti iscritti in albi o elenchi

In base a quanto contenuto nel decreto legge correttivo, i soggetti che forniscono prestazioni per il cui esercizio è necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, non rientreranno più tra i lavoratori sportivi.
I professionisti in questione, quindi, potranno comunque prestare la propria attività nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche, senza però beneficiare dell’esenzione da imposizione per compensi fino a 15.000 euro annui