Le ultime misure a sostegno delle famiglie

di Alessandro Boatto
13 Aprile 2021

Gli ultimi decreti approvati dal governo portano con sé alcune misure di sostegno per le famiglie.
Di che cosa si tratta?

BONUS BABY SITTING
Arriva il bonus Baby Sitting per i lavoratori con figli conviventi minori di 14 anni.
La misura, contenuta nel D.L. 30/2021 era molto attesa e consiste nella possibilità, fino al 30.06.2021 di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, da utilizzare nei periodi di:
• Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
• Infezione da Covid-19 del figlio;
• Quarantena del figlio disposta dall’ASL competente.

Le novità più interessanti riguardano le categorie di lavoratori che possono accedere al beneficio, che nel dettaglio sono:
• Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
• Lavoratori autonomi;
• Personale del comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19;
• Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari;
• Lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero di beneficiari.

L’importo del bonus, nel limite di 100 euro a settimana, sarà erogato tramite il Libretto Famiglia.
In alternativa, potrà essere erogato direttamente al richiedente in caso di comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

CONGEDO SPECIALE COVID
Altra misura a sostegno dei lavoratori con figli conviventi è il Congedo speciale Covid.
Questa volta l’agevolazione spetta a chi ha figli conviventi minori di 16 anni ed è rappresentata dalla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Nel caso in cui ciò non sia possibile e il figlio convivente sia minore di 14 anni, il lavoratore potrà fruire, sempre entro il 30.06.2021, di un congedo speciale, alternativamente all’altro genitore.
Questo gli permetterà di astenersi dal lavoro con diritto al pagamento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione, oltre alla contribuzione figurativa.
La stessa misura è riconosciuta anche in favore di figli con disabilità grave accertata che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado che abbiano sospeso l’attività didattica in presenza o che siano ospitati in centri assistenziali che abbiano chiuso.
Il dipendente genitore di un figlio che abbia un’età compresa tra i 14 e i 16 anni può inoltre astenersi dal lavoro rinunciando a retribuzione e indennità, ma sempre mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei giorni in cui uno dei due genitori svolge la prestazione lavorativa in smart working o utilizza il congedo speciale, l’altro genitore non potrà fruire delle stesse misure, a meno che non sia genitore di altro figlio minore di 14 anni avuto da altri soggetti che non stiano usufruendo delle misure.