Legge di bilancio 2024: il riallineamento dei valori di magazzino

di Alessandro Boatto
27 Ottobre 2023

Riallineamento del valore delle scorte iniziali delle imprese con versamento dell’Iva sul valore eliminato maggiorato da un apposito coefficiente (ancora da definire) e dell’imposta sostitutiva pari al 18% sulla differenza determinata tra il detto valore e il valore eliminato dal bilancio.
Questa una delle più interessanti novità inserite nella bozza di disegno di legge di bilancio 2024.

Che fine ha la norma?

Il risultato ottenibile attraverso la norma, consiste nell’eliminare le differenze che normalmente si creano tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche, anche al fine di rendere più trasparente il bilancio delle imprese.
L’obiettivo è quello di permettere una regolarizzazione delle differenze di magazzino contabili e quelle fisiche anche al fine di riallineare i valori che impattano sui bilanci delle società e delle imprese.

Chi può usufruire di questa opportunità?

Le disposizioni riguardano gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, limitatamente al periodo in corso al 31/12/2023, desiderano procedere con un adeguamento delle rimanenze iniziali di beni.

In che cosa consiste?

Si tratta, di fatto, di un adeguamento che prevede sia l’eliminazione delle esistenze iniziali per quantità e valori superiori a quelli effettivi, sia l’iscrizione in contabilità di esistenze iniziali omesse in precedenza e, in caso di eliminazione di valori, il riallineamento comporta il pagamento dell’Iva e di una imposta sostitutiva pari al 18%.

Come si calcolo il costo di riallineamento?

Con riferimento all’Iva dovuta per la regolarizzazione, la norma richiede un versamento con applicazione dell’aliquota media, riferita al 2023, applicata al valore delle scorte eliminate, maggiorato con l’applicazione di coefficiente differenziato per tipologia di attività (coefficienti che verranno stabili con uno specifico provvedimento).
L’imposta sostitutiva (Irpef, Ires e Irap) deve essere determinata sulla differenza tra l’ammontare del valore determinato per l’Iva (esistenze eliminate per il coefficiente) e il valore eliminato, nella misura del 18%.

Quando si versano le imposte?

Le imposte (Iva e sostitutiva) si verseranno in due rate di pari importo, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi riferita al 2024.
La procedura si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi e, in caso di mancato pagamento nei termini indicati, quanto dovuto per Iva e sostitutiva saranno recuperati dall’Amministrazione finanziaria con iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme non versate, gravate di sanzioni e interessi.

Le possibili situazioni da riallineare

Le situazioni alle quali ci possiamo trovare di fronte sono due:
– eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
– iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
La seconda situazione sembra la più agevole.
Se le rimanenze sono inferiori (valori o quantità anche per acquisti in nero) rispetto a quelle effettive questo significa che l’impresa ha evitato di contabilizzare dei costi di acquisto e presenta un magazzino sottostimato.
In questo caso l’adeguamento è effettuato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (indeducibile) delle imposte dirette e dell’Irap in misura pari al 18 per cento sui maggiori valori iscritti.
L’altra situazione, appare più critica.
In generale, se le rimanenze sono superiori a quelle effettive, questo può significare due cose.
Nel primo caso l’impresa ha sovrastimato il magazzino per celare delle perdite di esercizio.
Il comportamento è certamente censurabile a livello di responsabilità degli amministratori (eventuale falso in bilancio), ma in tal caso va notato che l’impresa ha comunque sostenuto le imposte sui maggiori valori di magazzino.
Differente è l’ipotesi in cui ci siano delle vendite in nero, per cui il magazzino è sovrastimato in quanto non è stato mai scaricato.
Tali ipotesi dovrebbero essere oggetto della sanatoria sia a livello di Iva che di sostitutiva delle imposte dirette non assolte.

Le conseguenze del riallineamento

L’adeguamento dei valori di magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere e i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati per l’accertamento riferito a periodi d’imposta precedenti.