L’informativa sulle erogazioni pubbliche
di Alessandro Boatto
Dal 1° luglio 2022 è entrato in vigore il regime sanzionatorio riguardante l’INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE ricevute.
Tale adempimento è previsto dalla Legge n. 124 del 04/08/2017, la quale, nonostante svariate modifiche e rinvii, continua ad essere attorniata da innumerevoli dubbi.
Ma la legge è vigente e quindi, volenti o nolenti, dobbiamo tentare di capirne qualcosa.
La norma
Siete pronti?
Innanzitutto, proviamo a chiarire di quali erogazioni pubbliche stiamo parlando dato che, nell’ultimo periodo, causa COVID19, tutti o quasi hanno ricevuto dei contributi o delle agevolazioni.
La norma in realtà si riferisce a sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale o privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
E questo, fortunatamente, esclude tutti i contributi “COVID” e quelli legati al “caro energia”, dato che gli stessi hanno carattere GENERALE e non creano un “rapporto particolare” tra l’ente pubblico che li eroga ed il soggetto beneficiario.
Ma quindi, quali erogazioni pubbliche rientrano in questo obbligo di informativa?
Rientrano tutte le erogazioni ricevute da un soggetto riconducibile alla sfera pubblica che attribuiscono un vantaggio ad un particolare soggetto o ad una specifica impresa.
Semplice vero?
Meglio provare con un esempio.
Il Comune mette a disposizione di un’impresa un immobile e lo concede in comodato gratuito.
Questo è un vantaggio attribuito ad un’impresa particolare concesso da un ente pubblico che rileva ai fini della normativa in oggetto.
Tale vantaggio deve essere pubblicizzato.
Dove?
Nei bilanci pubblici per ciò che riguarda le società di capitali (S.r.l. ed S.p.A.) e nei propri siti internet per tutte le altre imprese.
Le sanzioni
Chiarito (o quasi), quali siano le informazioni da pubblicare vediamo qual è il regime sanzionatorio che accompagna questo obbligo.
Per l’omessa pubblicazione, è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% dell’EROGAZIONE PUBBLICA ricevuta (con un minimo di 2.000 euro).
Se successivamente, si continua a non adempiere alla disciplina, si sarà costretti alla restituzione dell’agevolazione percepita.
La soluzione
Cosa fare allora?
Come posso risolvere la questione in un modo pratico e veloce?
Se credo di non aver ricevuto aiuti “particolari” posso NON fare nulla?
Qui ci corre in soccorso questo sito internet www.rna.gov.it.
Lì sono già pubblicati, per ogni impresa, gli aiuti pubblici ricevuti.
Ecco allora una soluzione pratica che consigliamo A TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO UN PROPRIO SITO INTERNET e che non pubblicizzano il bilancio in Camera di Commercio (S.r.l./S.p.A.):
pubblicare nell’home page del proprio sito, con carattere e dimensione “a piacere”, il seguente testo
INFORMATIVA ex art.1 comma 125- quinquies della Legge 04/08/2017 n.124.
La società ha ricevuto aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 24/12/2021 n. 234 che risultano indicati nella relativa sezione trasparenza a cui si rinvia.
E le ditte individuali o le società di persone (SNC/SAS) che non hanno un proprio sito internet, che cosa fanno?
Sono esonerate dall’obbligo?
ASSOLUTAMENTE NO!
Dovranno rivolgersi alla propria associazione di categoria (Ascom o Artigiani) che provvederà a pubblicare, per conto dei propri associati, le EROGAZIONI PUBBLICHE “particolari” ricevute.
Per colore, infine, che non aderiscono a nessuna associazione di categoria, al momento non è dato sapere come comportarsi.