Malattia oncologica e assenza dal lavoro

di Roberta Pavanello
11 Agosto 2025

Con l’entrata in vigore della legge n. 106/2025, dal 9 agosto il legislatore introduce un nuovo e rilevante strumento di tutela per i lavoratori colpiti da patologie gravi, con particolare riferimento a chi è affetto da malattie oncologiche, patologie croniche o invalidanti che comportino un’invalidità pari o superiore al 74%, senza distinzione di origine o rarità della malattia.

Questa novità si inserisce in un quadro già caratterizzato da diverse garanzie, come:

  • il diritto alla conservazione del posto entro il cosiddetto periodo di comporto;
  • i permessi previsti dalla Legge 104/1992;
  • disposizioni contenute nei CCNL o in accordi aziendali, che in alcuni casi hanno ulteriormente ampliato le protezioni.

All’interno di questo contesto eterogeneo, la L. 106/2025 introduce nuove misure autonome, cumulabili e di natura normativa, pensate per offrire un sostegno aggiuntivo a chi affronta malattie gravi e di lunga durata.

Congedo straordinario

La misura principale, prevista dall’art. 1, consiste in un congedo straordinario non retribuito della durata massima di 24 mesi, fruibile in modo continuativo o frazionato, durante il quale è garantita la conservazione del posto di lavoro.
Ne possono usufruire tutti i lavoratori subordinati – sia del settore pubblico sia privato – affetti dalle patologie indicate e che abbiano già esaurito gli strumenti di tutela ordinari previsti dal contratto o dalla normativa vigente (ad esempio, congedi per malattia, permessi retribuiti, aspettative non retribuite).
Questa nuova misura non sostituisce le tutele esistenti ma si aggiunge ad esse, fungendo da “ultima risorsa” per salvaguardare il rapporto di lavoro nei momenti più critici del percorso di cura.

Durante il congedo non è prevista retribuzione, il periodo non matura anzianità di servizio né contribuzione previdenziale (che potrà eventualmente essere riscattata secondo le modalità INPS), ma il rapporto di lavoro resta attivo e non può essere risolto per superamento del periodo di comporto.

Lavoro agile e rientro graduale

Al termine del congedo, il lavoratore ha diritto di accedere con priorità al lavoro agile, compatibilmente con le mansioni e l’organizzazione aziendale, per favorire un reinserimento graduale e ridurre il rischio di ricadute.

Permessi retribuiti per cure mediche

A partire dal 1° gennaio 2026 viene introdotto un monte annuo di 10 ore di permessi retribuiti per visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche o microbiologiche e trattamenti terapeutici periodici legati alla patologia invalidante, cronica o oncologica.

Questi permessi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti da altre norme o contratti, richiedono prescrizione medica che specifichi la necessità della prestazione e il collegamento con la patologia certificata. Possono essere utilizzati anche in frazioni di ora, nel rispetto del tetto annuale.
Il trattamento economico è identico a quello previsto per la malattia.

La misura si estende anche ai genitori lavoratori di figli minori affetti dalle stesse patologie: il genitore convivente può usufruire delle ore per accompagnare o assistere il figlio, previa idonea documentazione.

In questo modo la legge riconosce non solo la condizione del lavoratore malato, ma anche l’impatto delle malattie gravi sul nucleo familiare.