Novità fiscali in caso di appalto d’opere/servizi – in vigore dal 1/01/2020

di Paolo Bergamo
20 Gennaio 2020

A partire dal 1 gennaio 2020 entra in vigore, per effetto della legge di bilancio, un nuovo adempimento in caso di appalto di opere e/o servizi.
Va premesso che la norma era già stata abbozzata in un decreto legge ma in sede di conversione è stata completamente stravolta. Vediamo chi e cosa riguarda:

  • Appalti/subappalti/rapporti negoziali in genere il cui importo complessivo annuo (anche per sommatoria di più contratti) sia superiore a 200.000 euro su base annuale (per brevità nel proseguio diremmo “Appalto” e “Appaltatori”);
  • Con prevalente utilizzo di manodopera;
  • Che si svolgono presso le sedi dei committenti;
  • Con utilizzo di lavoratori dipendenti e/o assimilati da parte dell’Appaltatore/Subappaltatore;
  • Con utilizzo di beni strumentali di proprietà (o riconducibili) al Committente. Per riconducibili si intende anche concessi in comodato gratuito;

I committenti dei suddetti servizi/opere dovranno verificare, entro 5 giorni dalla scadenza dei versamenti fiscali (di norma il 16 di ciascun mese) il regolare versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori utilizzati. L’Appaltatore dovrà effettuare naturalmente il versamento delle ritenute fiscali alla scadenza ma con distinte deleghe di pagamento F24 per ciascun committente (il modello F24 andrà compilato specificando il codice fiscale del committente). Sarà inoltre inibita la possibilità di effettuare compensazioni sui contributi e premi dovuti. Entro cinque giorni dalla scadenza del versamento (21 del mese indicativamente) l’Appaltatore trasmetterà al Committente la delega F24 e un prospetto di riepilogo dei lavoratori utilizzati con dettaglio della retribuzione corrisposta in esecuzione dell’appalto, con il dettaglio delle ore lavorate presso il Committente, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite. Al Committente spetta il controllo di congruenza. In mancanza di versamento, invio dei documenti, versamento non corrispondente si dovrà bloccare in parte il pagamento all’Appaltatore e successivamente effettuare una segnalazione all’Amministrazione finanziaria.

I suddetti adempimenti (molto pesanti sia per i Committenti che per gli Appaltatori) possono essere evitati qualora l’Appaltatore abbia dei requisiti che dovranno essere certificati dall’Agenzia delle Entrate:

  1. l’impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute).

Per semplificare consiglierei di procedere alle seguenti verifiche:

  1. L’esecuzione dei servizi/opere presso le sedi del Committente;
  2. Eventualmente la riconducibilità dei beni strumentali al Committente;
  3. Infine il superamento della soglia dei 200.000 € /anno di corrispettivo per Appaltatore

Qualora tutte e tre le verifiche diano esito positivo, l’ultima speranza è ricevere la certificazione fiscale da parte dell’Appaltatore per evitare di dover rispettare le nuove regole. Al momento non è chiaro se rientrano nell’ambito di applicazione anche i contratti di somministrazione di manodopera. La logica li vorrebbe esclusi, ma l’ambiguità della norma li potrebbe includere. Speriamo quanto prima in chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel frattempo consigliamo tutti i clienti che potrebbero essere interessati dalla casistica a contattare lo Studio Themis per una valutazione approfondita della situazione.

Lo Staff dello Studio è a vostra disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

Distinti saluti.