Operazioni in Contanti con Turisti Stranieri: Comunicazione Entro il 22 Aprile 2025
di Susanna Amadio
Le operazioni in contanti tra 5.000 e 15.000 euro effettuate da commercianti e operatori del turismo con clienti stranieri non residenti in Italia, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro:
📅 Scadenze
- 10 aprile → contribuenti con liquidazione IVA mensile
- 22 aprile → contribuenti con IVA trimestrale (proroga per scadenza festiva)
📌 Chi è tenuto alla comunicazione
- Commercianti al minuto (negozi, ambulanti, vendite a domicilio o per corrispondenza)
- Pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar)
- Servizi di trasporto persone, veicoli e bagagli
- Prestatori di servizi in locali aperti al pubblico, presso abitazioni o in forma ambulante
- Prestazioni esenti da IVA (art. 10, comma 1, n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 22 del DPR 633/1972)
- Agenzie di viaggio e turismo (inclusi organizzatori di escursioni, city tour, eventi turistici)
⚙️ Adempimenti necessari
- Comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate con indicazione del conto corrente
- Acquisizione:
- Passaporto del cliente
- Autocertificazione che attesti cittadinanza non italiana e residenza estera
- Versamento del contante il primo giorno feriale successivo sul proprio conto
- Comunicazione analitica entro la scadenza tramite Modello Polivalente – quadro TU
🧾 Dati richiesti
- Nome, cognome, data e luogo di nascita del cliente
- Stato e indirizzo estero
- Dati della fattura: numero, data, imponibile, IVA
🚫 Sanzioni previste
- Da €250 a €2.000 per mancata, errata o incompleta comunicazione (art. 11, D.Lgs. 471/1997)
- Ammesso il ravvedimento operoso, con riduzioni variabili in base alla tempestività
🔒 Importi
- Fino a €4.999,99: nessun obbligo
- Tra €5.000 e €15.000: deroga ammessa con adempimenti
- Oltre €15.000: solo pagamenti tracciabili