Pagamento imposte: arriva la proroga
di Alessandro Boatto
Con il classico comunicato-legge arriva la proroga dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2023, per i soggetti Isa.
La proroga
Nel comunicato stampa il Mef avverte che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30 giugno 2023:
- al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- dal 21 luglio al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 percento.
A chi è rivolta
La mini-proroga riguarda i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro), o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.
Quali sono i soggetti ISA
Per soggetti Isa, si intendono i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Chi è escluso dalla proroga
La “nuova” proroga, non interessa le persone fisiche “private” per le quali il versamento va effettuato:
– entro il 30.6.2023, senza alcuna maggiorazione;
– dall’1.7 al 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,40%;
Inoltre, non può essere applicata dai soggetti “non interessati” dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).
Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la proroga dei versamenti al 20.7.2023 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione).
La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio.
Il nuovo calendario
Il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2023, dei termini per il pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, e del primo acconto per il 2023, cambia il calendario delle rate.
La mini-proroga dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, dei termini per pagare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, e il primo acconto per il 2023, può anche riguardare il saldo annuale Iva per il 2022, che può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2023, per il 2022, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023.
I contribuenti Iva possono, ad esempio: avere versato il saldo Iva 2022 entro il 16 marzo 2023 in unica soluzione; rateizzare l’Iva a saldo 2022 e non rateizzare uno o più dei versamenti dei Redditi 2023.
Per il pagamento del saldo Iva differito, è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2023 e per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile.
La compensazione dei crediti
Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2023, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2023.
Se l’importo a debito del saldo Iva 2022 è superiore ai crediti dei Redditi, lo 0,40% si applica sulla differenza.