Permesso di soggiorno stagionale: si può convertire

di Roberta Pavanello
13 Maggio 2025

I titolari di permesso per lavoro stagionale, dopo aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, possono chiedere la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non-stagionale; soprattutto possono continuare a lavorare o iniziare una nuova attività, anche prima di ricevere il nulla osta alla conversione.

Questo dice il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 10/2025, dopo il DL 145/2024 che ha escluso la conversione dal sistema delle quote: il titolare di un permesso stagionale può adesso presentare la propria istanza di conversione in ogni momento dell’anno e senza alcun limite numerico, in presenza di qualsiasi offerta di lavoro che rispetti alcune condizioni.

Condizioni occupazionali minime

  • Lavoro subordinato: contratto da almeno 20 ore settimanali.
  • Lavoro domesticoretribuzione superioreall’importo dell’assegno sociale mensile.

Requisiti per lavorare durante la conversione

  1. Domanda di conversione presentata (entro la scadenza del permesso di soggiorno o max 60 giorni dopo).
  2. Ricevuta di presentazione della domanda (ALI o Sportello Unico Immigrazione).
  3. Comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro:
    • UNILAV per lavoro subordinato.
    • Denuncia INPS per lavoro domestico.

Obiettivi della misura

  • Evitare situazioni di irregolarità o disoccupazione involontaria.
  • Garantire la continuità lavorativa a chi ha già lavorato in Italia.
  • Dare certezza giuridica a datori di lavoro e lavoratori.
  • Favorire integrazione e stabilizzazione in settori come:
    • agricoltura
    • ristorazione
    • assistenza familiare

In presenza di queste condizioni, l’attività lavorativa, anche se iniziata prima del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, deve essere considera pienamente legittima.

Lo Studio è come sempre a disposizione per valutare posizioni specifiche.