Permesso di soggiorno stagionale: si può convertire
di Roberta PavanelloI titolari di permesso per lavoro stagionale, dopo aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, possono chiedere la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non-stagionale; soprattutto possono continuare a lavorare o iniziare una nuova attività, anche prima di ricevere il nulla osta alla conversione.
Questo dice il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 10/2025, dopo il DL 145/2024 che ha escluso la conversione dal sistema delle quote: il titolare di un permesso stagionale può adesso presentare la propria istanza di conversione in ogni momento dell’anno e senza alcun limite numerico, in presenza di qualsiasi offerta di lavoro che rispetti alcune condizioni.
Condizioni occupazionali minime
- Lavoro subordinato: contratto da almeno 20 ore settimanali.
- Lavoro domestico: retribuzione superioreall’importo dell’assegno sociale mensile.
Requisiti per lavorare durante la conversione
- Domanda di conversione presentata (entro la scadenza del permesso di soggiorno o max 60 giorni dopo).
- Ricevuta di presentazione della domanda (ALI o Sportello Unico Immigrazione).
- Comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro:
- UNILAV per lavoro subordinato.
- Denuncia INPS per lavoro domestico.
Obiettivi della misura
- Evitare situazioni di irregolarità o disoccupazione involontaria.
- Garantire la continuità lavorativa a chi ha già lavorato in Italia.
- Dare certezza giuridica a datori di lavoro e lavoratori.
- Favorire integrazione e stabilizzazione in settori come:
- agricoltura
- ristorazione
- assistenza familiare
In presenza di queste condizioni, l’attività lavorativa, anche se iniziata prima del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, deve essere considera pienamente legittima.
Lo Studio è come sempre a disposizione per valutare posizioni specifiche.