Prestazioni occasionali con comunicazioni preventiva
di Alessandro BoattoSemplificazioni, semplificazioni, semplificazioni.
Quante volte ne abbiamo sentito parlare?
Tante mi verrebbe da dire.
Talmente tante che viene quasi da pensare che qualcuno ci stia prendendo in giro.
O forse mi sfugge qualcosa.
Forse sono io che non capisco bene il significato del verbo “semplificare”.
Lascio quindi a voi il giudizio e vi racconto questa novità.
Conoscete le prestazioni autonome occasionali?
Sono quei rapporti di lavoro che si instaurano tra un committente ed un lavoratore in modo saltuario.
Il rapporto di lavoro deve possedere determinati requisiti (mancanza di subordinazione, autonomia organizzativa, occasionalità, ecc.) e non prevede particolari adempimenti se non l’assoggettamento del compenso ad una ritenuta d’acconto del 20% da versare a cura del committente.
Sotto il profilo previdenziale poi, in caso di superamento della soglia annua di 5.000 euro, il committente è tenuto al versamento della contribuzione alla gestione separata.
Abbastanza semplice direi.
Ma dal 21 dicembre non è più così.
Perché con la conversione in legge del DL146/2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale.
In poche parole, l’avvio di una prestazione occasionale deve essere preceduto da una comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il tutto si traduce (al momento e in mancanza di apposite indicazioni) nell’inviare una PEC con i dati dei soggetti coinvolti (datore di lavoro e lavoratore) e i giorni della prestazione, proprio come ora avviene per il lavoro intermittente.
L’omissione della comunicazione (che dovrà essere preventiva rispetto all’inizio dell’attività) comporterà il rischio di una sanzione da 500 a 2500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui non è stata inviata la comunicazione.
Cosa dite, possiamo parlare di semplificazione?