Riforma dello sport: come funziona il lavoro occasionale?

di Alessandro Boatto
27 Ottobre 2023

Con l’entrata in vigore della riforma, muta il regime giuridico, tributario e previdenziale dei lavoratori nel mondo sportivo e si pone l’esigenza di verificare le diverse modalità di inquadramento dei collaboratori.
Al fine di fruire delle agevolazioni relative a fisco e previdenza i rapporti dovranno inquadrarsi come di lavoro autonomo, subordinato o co.co.co.

Il lavoro occasionale

La riforma prevede che, gli organismi affilianti, ricorrendone i presupposti, potranno avvalersi anche di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente.
La disposizione, per come è formulata, sembra far riferimento alle prestazioni di lavoro rientranti nell’articolo 54-bis del Dlgs 50/2017, e non a quelle di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 del Codice civile.
La differenza è sostanziale, essendo le prime caratterizzate da un rapporto che prevede obblighi ben precisi posti dal datore di lavoro, mentre le seconde presuppongono una totale autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate.

Le agevolazioni

La disposizione, almeno in apparenza, sembra distinguere la prestazione occasionale rispetto alle categorie generali del lavoro sportivo.
Questo aspetto suscita però non poche perplessità con riferimento alla possibilità o meno di applicare anche al lavoratore autonomo occasionale le soglie di esenzione fiscali e previdenziali previste dalla riforma.
Il lavoro occasionale è, infatti, una forma di inquadramento che assorbe numerose fattispecie e che di fatto consente di alleggerire in molti casi una serie di adempimenti formali e sostanziali attualmente previsti per altre tipologie di rapporto, oggettivamente eccessivi rispetto al reale impegno del tesserato.
Basti pensare a chi percepisce un semplice gettone di importo esiguo per ciascuna prestazione occasionalmente svolta a favore dell’ente sportivo. Oppure, ai giudici di gara che prestano attività occasionalmente per qualche competizione e per i quali un inquadramento come co.co.co costituirebbe un ingiustificato appesantimento burocratico.

Come funzionava prima della riforma?

Fino al 30 giugno di quest’anno, tali forme di collaborazione rientravano pacificamente nel regime dell’articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir, beneficiando, così, della soglia di esenzione fiscale e previdenziale fino a 10mila euro.

Come funzionerà ora?

Anche nel nuovo scenario si ritiene che non vi siano ragioni per disallineare il trattamento dei collaboratori occasionali rispetto alle forme di inquadramento dei lavoratori sportivi.
Di conseguenza la modalità occasionale della prestazione dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del regime di favore previsto per i lavoratori sportivi.
Al di fuori di questo contesto tornerebbe invece applicabile il regime ordinario con ritenuta del 20% per i soggetti non dotati di partita Iva.
Ma gli aspetti da considerare sono anche altri.
Per il lavoratore sportivo inquadrato come autonomo occasionale non è obbligatoria la comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro e l’iscrizione alla gestione separata sarebbe obbligatoria solo al superamento della soglia di 5mila euro annui.

Si attendono chiarimenti sul tema.