Riforma dello Sport – Il decreto correttivo

di Alessandro Boatto
19 Settembre 2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti attuativi della riforma dello sport .
Vediamo le principali novità.

Atti costitutivi e statuti

Con il correttivo viene introdotto il termine ultimo del 31.12.2023 per consentire alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di uniformare i propri statuti alle disposizioni previste dalla riforma.
Superato il suddetto termine, la mancata conformità dello statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Viene inoltre prevista l’esenzione da imposta di registro per le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, se aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto 36/2021.

Destinazione d’uso delle sedi

Viene previsto che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
In tal modo si vuole consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso le sedi degli enti, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo.

Attività secondarie e strumentali

Il correttivo interviene stabilendo la cancellazione d’ufficio dal RAS quale conseguenza del mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti previsti per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
Ricordiamo che per la fissazione dei limiti e dei criteri di svolgimento delle attività secondarie si è ancora in attesa dell’emanazione dello specifico decreto ministeriale.

Lavoratore sportivo

L’intervento del correttivo è volto a specificare in modo migliore sia i destinatari delle prestazioni, anche con riguardo ai requisiti del tesseramento e delle mansioni, che i soggetti a favore dei quali viene svolta l’attività sportiva verso un corrispettivo.
In particolare gli unici destinatari delle prestazioni sportive di cui all’art. 25 possono ora essere:
• un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RAS,
• le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa,
• altro soggetto tesserato.
Il decreto esclude dalla nozione di lavoratore sportivo tutti quei soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale (ad esempio medici e fisioterapisti, anche se previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA).

Al fine di evitare il proliferare di delibere e circolari volte ad ampliare il novero delle figure rientranti tra i lavoratori sportivi, il decreto prevede che l’elenco delle mansioni necessarie, in aggiunta a quelle delle figure tipizzate di cui al comma 1 dell’art. 25, per lo svolgimento di attività sportiva, deve essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport.

L’elenco in questione è tenuto dal Dipartimento per lo sport e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Prestazioni occasionali

Il decreto, sempre nell’ambito del lavoro sportivo, prevede che ricorrendone i presupposti, le ASD, le SSD, le FSN, ecc., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. La disposizione apre il campo a numerosi dubbi, non si comprende infatti quale significato attribuire alle parole “secondo la normativa vigente”. Si tratta delle sole norme civilistiche vigenti o anche delle “ordinarie” disposizioni fiscali e previdenziali per cui alle prestazioni occasionali di lavoro sportivo rese in ambito dilettantistico non potrà essere applicata la disciplina di favore di cui all’art. 35 (esenzione fino a 5.000 euro e riduzione base imponibile previdenziale) e all’art. 36 (esenzione fiscale fino ad euro 15.000)? Stante l’applicazione immediata della norma, si ritiene urgente un chiarimento al riguardo da parte delle autorità competenti in materia.

Dipendenti P.A.

Con riguardo, invece, ai lavoratori sportivi che siano anche dipendenti di pubbliche amministrazioni viene introdotto un termine di 30 giorni entro il quale la P.A. di appartenenza deve rilasciare o rigettare l’autorizzazione richiesta. Decorso detto termine, senza che sia intervenuto il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione deve intendersi in ogni caso accordata.
Per i volontari rimane fermo il solo obbligo della preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Lavoratore sportivo nell’area del dilettantismo

Il decreto correttivo interviene in tema di rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo elevando da 18 a 24 la soglia delle ore settimanali relative alla durata delle prestazioni oggetto del contratto. Si tratta della soglia entro la quale il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Viene reso facoltativo l’utilizzo del RAS ai fini della obbligatoria tenuta del LUL.
Rimane invariata la disposizione che prevede l’esclusione dell’obbligo di emissione del prospetto paga, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000.
Con riguardo alle comunicazioni al centro per l’impiego eseguite attraverso il RAS viene ora previsto che possono essere effettuate entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Mentre, l’iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Al fine di agevolare gli enti nel periodo di prima applicazione delle norme sul lavoro sportivo, il correttivo prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nel settore dilettantistico, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Rimborsi spesa dei volontari

Per i volontari viene prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000. Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Esclusione INAIL

Viene prevista l’esclusione dell’assoggettamento ad INAIL per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali pertanto si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria.
Rimangono invece soggetti ad Inail i rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale.

Contributo per ASD e SSD

Alle ASD e SSD iscritte nel RAS, che hanno conseguito ricavi non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo con riferimento ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
Il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.