Salute e Sicurezza sul Lavoro: la formazione deve essere fatta prima di iniziare a lavorare
di Roberta PavanelloL’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, rappresenta una svolta significativa nella disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il nuovo Accordo accorpa e sostituisce tutti i precedenti accordi in materia, introducendo un testo unico che ridefinisce durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e criteri di verifica per tutti i soggetti destinatari degli obblighi formativi.
Il documento indica i requisiti fondamentali per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, ecc.; vediamo quali sono gli obblighi per le due figure principali.
Datori di lavoro – Nuovo obbligo!
Il nuovo Accordo introduce il NUOVO corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico/normativo, l’altro di organizzazione e gestione della sicurezza:
- Corso base: 16 ore
- Modulo aggiuntivo “cantieri” (per imprese affidatarie): 6 ore
- Aggiornamento: quinquennale, minimo 6 ore
I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione frequentando i corsi sulla sicurezza per datori di lavoro entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025, quindi entro maggio 2027.
Per le aziende di nuova costituzione, il corso deve essere svolto prima dell’inizio dell’attività ed è propedeutico al corso RSPP di 16 ore.
Lavoratori
Il corso di formazione obbligatorio per i lavoratori non presenta novità rispetto al passato:
- Formazione generale: 4 ore (credito formativo permanente)
- Formazione specifica: 4, 8 o 12 ore in base al livello di rischio (basso, medio, alto) individuato secondo la classificazione ATECO e la valutazione dei rischi aziendali
- Aggiornamento: ogni 5 anni, 6 ore
La novità è rappresentata dal fatto che per i nuovi assunti non ci sono più i 60 giorni di “tolleranza” per poter frequentare il corso, ora la formazione deve essere conclusa prima che il lavoratore inizi concretamente a svolgere la propria mansione.
L’unica deroga prevista dalla norma, inserita solo nello scorso mese di dicembre, riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande: la formazione e l’eventuale addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Modalità di erogazione
Finalmente il legislatore ha indicato in modo puntuale le modalità di erogazione:
- Presenza fisica: sempre consentita
- Videoconferenza sincrona, ovvero collegamento in diretta con il formatore: equiparata alla presenza per tutti i corsi teorici, con requisiti stringenti su piattaforme, tracciamento presenze, tutoraggio e gestione delle verifiche
- E-learning: consentito solo per alcuni corsi/moduli
- Modalità mista: alternanza di presenza e distanza, secondo le specifiche del corso
Per i moduli pratici e l’addestramento, è sempre richiesta la presenza fisica.
Verifiche e attestazioni
Al termine di tutti i corsi di formazione, base e aggiornamento, se il partecipante ha frequentato il numero minimo di ore pari ad almeno il 90% del totale, deve affrontare la verifica finale di apprendimento: obbligatoria per tutti i corsi, con modalità (test, colloquio, simulazione, prove pratiche) definite per ciascun percorso.
Al superamento della verifica, il soggetto formatore rilascerà un attestato che ha validità su tutto il territorio nazionale.
Conclusioni
L’Accordo Stato-Regioni 2025 costituisce il nuovo riferimento unico e vincolante per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, semplificando il quadro normativo, rafforzando la qualità e la tracciabilità dei percorsi formativi, e valorizzando la centralità di ruoli chiave come preposti, dirigenti e coordinatori. Per aziende e professionisti, rappresenta uno strumento essenziale per la corretta pianificazione, gestione e documentazione degli adempimenti formativi.