SMART WORKING: QUADRO NORMATIVO E NOVITÀ 2026 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

di Paolo Bergamo
13 Aprile 2026

Il lavoro agile (c.d. smart working) rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato disciplinata dalla Legge n. 81/2017, che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa senza vincoli di luogo, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro.
Negli ultimi anni, tale modalità si è consolidata come strumento organizzativo stabile, rendendo necessario per le aziende un costante presidio degli obblighi normativi, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Novità 2026

Dal 7 aprile 2026 è pienamente operativa la legge 34/2026 ed in particolare l’art. 11 che inserisce il comma 7 bis nel testo unico della sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare il nuovo comma fa riferimento all’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità di lavoro agile ed in particolare all’informativa scritta sui rischi generali e specifici (in particolare quelli legati all’utilizzo di videoterminali) che deve essere rilasciata al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con cadenza almeno annuale.

Tale obbligo era già previsto dal 2017, ma ora è meglio declinato e soprattutto presidiato da una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro).
La violazione dell’obbligo comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica con la possibilità di definire la violazione con l’istituto dell’oblazione che potrebbe far degradare la sanzione da penale ad amministrativa.

Altri obblighi in materia di salute e sicurezza

Ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto a garantire la tutela della salute e sicurezza a prescindere dalla modalità di esecuzione del lavoro.

Oltre a quanto sopra, deve:
• assicurare che eventuali strumenti tecnologici forniti siano conformi ai requisiti di sicurezza e adeguatamente mantenuti;
• richiamare il lavoratore al rispetto delle misure di prevenzione e alla scelta di ambienti di lavoro idonei;
• garantire, ove applicabile, gli adempimenti connessi ai videoterminali (es. sorveglianza sanitaria).

Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Tutela assicurativa

Resta ferma la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche per le attività svolte all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Comunicazioni obbligatorie e profili sanzionatori

Il ricorso al lavoro agile prevede uno specifico accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché l’obbligo di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.
In caso di omissione, si applica uno specifico regime sanzionatorio (amministrativo) previsto dalla normativa vigente.

Lo Studio Themis è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.