Superbonus 110% – Le ultimissime novità

di Alessandro Boatto
18 Gennaio 2021

Fra le novità più rilevanti della Legge Finanziaria 2021, molte riguardano la disciplina del superbonus 110%.A queste si aggiungono le numerose risposte fornite nelle ultime settimane dall’Agenzie delle Entrate che, mese dopo mese, vanno a delineare sempre più chiaramente l’impianto normativo dell’agevolazione.Andiamo quindi ad esaminare nel dettaglio delle notizie più interessanti.

Data sostenimento spese e rateazione detrazione

E’ prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022, il termine entro il quale possono essere sostenute le spese relative ai lavori che godono della detrazione fiscale del 110%.

Inoltre, nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.

Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5). Accesso alla detrazione all’unico proprietarioGrazie ad una modifica del comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% possa essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. La detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.

Interventi agevolabili

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

  • tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
  • tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.

Impianti solari fotovoltaici

Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato”, è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Colonnine ricarica veicoli elettriciCon riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato”, la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

  • € 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 1.500 per edifici plurifamiliari / condomìni che installano fino a 8 colonnine;
  • € 1.200 per edifici plurifamiliari / condomìni che installano più di 8 colonnine.

Nuovi requisiti dell’immobile per accedere alla detrazioneLa combinazione di vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate ha notevolmente ampliato il perimetro degli immobili ammessi al beneficio del 110%, intervenendo sul concetto di “ingresso indipendente” e “indipendenza funzionale”.Allargando la definizione di ingresso indipendente, vengono ammesse al contributo anche le unità immobiliari raggiungibili da strade private e in multiproprietà, terreni, aree condominiali e cortili.Per quanto riguarda invece l’indipendenza funzionale, questa è riconosciuta agli immobili in possesso di almeno 3 su 4 dei seguenti requisiti:

  • impianto per l’approvvigionamento idrico;
  • impianto per il gas;
  • impianto per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Interventi di demolizione e ricostruzionePer gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio che venga ricostruito con destinazione finale residenziale, con incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali, è possibile beneficiare della detrazione del super bonus del 110% anche sui costi sostenuti per l’ampliamento.
Questo, a patto che il «Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche», nell’autorizzare i lavori, classifichi questi ultimi nella categoria della «ristrutturazione edilizia» e che l’incremento di volumetria sia consentito dalle disposizioni urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali.Nei casi invece, di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma con ampliamento della volumetria, le detrazioni edili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, ecobonus) spettano esclusivamente per le spese riferibili alla parte esistentePubblicità fruizione detrazione del 110%Con l’inserimento di un nuovo comma all’art. 119 è disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.