Trattamento Integrativo Speciale per il Settore Turismo e Pubblici Esercizi: scadenza al 30 settembre 2025

di Giulia Moretti
12 Settembre 2025

Con la Legge di Bilancio 2025, è stato confermato anche per l’anno in corso il cosiddetto “Trattamento Integrativo Speciale” destinato ai lavoratori dipendenti del settore turismo, pubblici esercizi e stabilimenti termali.
Questa misura, già introdotta nel 2023 e confermata nel 2024, ha l’obiettivo di incentivare l’occupazione stagionale e supportare economicamente i lavoratori impegnati in turni festivi e notturni, tipici del comparto turistico.

Cosa prevede il trattamento integrativo speciale

Il trattamento consiste nell’erogazione, in busta paga, di un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite a:
• Lavoro notturno
• Lavoro straordinario prestato nei giorni festivi
Tale somma è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito, né ai fini IRPEF né per il calcolo dell’ISEE.

Periodo di validità

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto per le prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2025.
Attenzione: anche se le prestazioni vengono retribuite nei mesi successivi, l’importante è che siano state effettivamente svolte entro il 30 settembre 2025. Il datore di lavoro potrà comunque erogare l’importo spettante entro il termine del conguaglio fiscale di fine anno.

A chi spetta

Il bonus spetta ai lavoratori subordinati:
• impiegati presso aziende private del settore turistico, ristorazione e stabilimenti termali;
• con un reddito da lavoro dipendente riferito all’anno 2024 non superiore a € 40.000.
Sono inclusi anche i lavoratori part-time e quelli assunti tramite contratti di somministrazione.

Modalità operative

Per usufruire del beneficio, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva attestante che il proprio reddito complessivo da lavoro dipendente non supera i 40.000 €.
Una volta ricevuta la dichiarazione, il datore di lavoro può erogare il trattamento integrativo direttamente in busta paga, con evidenza nella Certificazione Unica (CU) relativa all’anno 2025.
A questo punto, il datore di lavoro recupera l’importo erogato mediante compensazione in F24, utilizzando il codice tributo 1702.